Voucher: nuove modalità di comunicazione

Il Decreto correttivo del Jobs act n. 185 del 24.9.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7.10.2016 e in vigore dal 8.10.2016, apporta alcune novità in materia di comunicazione del lavoro accessorio, al fine di evitare che il voucher venga usato per coprire a posteriori il ricorso al lavoro nero.

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Assunzioni agevolate: Programma Occupazione Giovani

I datori di lavoro che assumono nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, nell'ambito del programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani), giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.150/2015 e successive modificazioni, potranno godere di un risparmio sulla contribuzione nel limite massimo di 8.060 euro annui per ciascuno assunto. La norma individua, all'art. 3 Decreto del Ministero del Lavoro del 2 dicembre 2016, le tipologie contrattuali oggetto degli sgravi contributivi:

(a) a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
(b) di apprendistato professionalizzante;
(c) a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata iniziale non inferiore a sei mesi.

Sono interessate allo sgravio anche le agenzie per il lavoro, nonché le cooperative che assumano soci-lavoratori con contratto di lavoro subordinato. L'incentivo è invece escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

Fonte: Garanzia Giovani

 

Importo e durata dell'incentivo

- per i contratti a tempo indeterminato e per quelli di apprendistato professionalizzante o di mestiere (lettere a e b), l’importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ciascuno assunto;
- se invece l'assunzione è a tempo determinato, l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per ciascun giovane assunto;
- in caso di lavoro a tempo parziale, il suddetto massimale contributo è proporzionalmente ridotto.

In tutti i casi, il beneficio spetta per una durata massima di 12 mesi e non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Gli incentivi in questione possono essere fruiti da ciascuna impresa entro la soglia del c.d. "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti di stato, ovvero entro il limite massimo complessivo di Euro 200.000,00 nell'arco di tre anni. Oltre tale soglia, gli incentivi possono essere riconosciuti, per l’assunzione di giovani tra i 16 e i 29 anni, a condizione che l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un "incremento occupazionale netto" secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014. Inoltre, i giovani di età compresa fra i 25 e i 29 anni devono, alternativamente:

- essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere assunti in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% rispetto alla disparità media in tutti i settori economici dello Stato, o in settori specifici (secondo i dati ISTAT), se appartenenti al genere sottorappresentato.

Per poter fruire del beneficio contributivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS con circolare 40 del 28.2.2017.
Lo sgravio deve essere poi effettivamente fruito dall'azienda, sempre a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, mediante conguaglio attraverso le denunce contributive periodiche.

Bonus assunzioni al Sud

L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con un contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, esclusivamente dalle aziende ubicate in una delle seguenti Regioni:

· Regioni "meno sviluppate": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
· Regioni "in transizione": Abruzzo, Molise e Sardegna.

L’agevolazione spetta per le aziende con sede legale in queste regioni ovvero con anche la sola unità produttiva, presso la quale andrà a lavorare il lavoratore assunto con l’incentivo. Non consta la residenza della persona da assumere che può, quindi, essere anche di una Regione diversa. In caso di assunzione a tempo parziale, l’incentivo dovrà essere proporzionalmente ridotto rispetto al tempo pieno. Sono esclusi dall’agevolazione il contratto di lavoro domestico ed il lavoro accessorio.

Lavoratori

Destinatari del bonus contributivo sono persone disoccupate e cioè prive di impiego che dichiarano - ai sensi dell'articolo 19, del Decreto Legislativo n. 150/2015 - in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il Centro per l'impiego. Inoltre, per usufruire del bonus, i lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive od oggettive:

· giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;

ovvero

· lavoratori con oltre 24 anni di età, "privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi".

Valore e durata dell’agevolazione

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore assunto per una durata massima di 12 mesi.

Modalità di fruizione dell’incentivo

Per usufruire del beneficio contributivo i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare Inps 41 del 1.3.2017.
L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale. Inoltre, la fruizione, dovrà essere completata, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. Trattandosi di un’agevolazione selettiva, la fruibilità è consentita nel rispetto delle previsioni del regolamento degli aiuti “de minimis” (Reg. Ce n.1407/2013) ovvero, oltre tale limite, nel caso in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 del Reg. Ce n.651/2014.

Assunzioni di giovani in alternanza scuola-lavoro

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di assumere, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, godendo di un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per 36 mesi. Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS. L’esonero potrà essere richiesto esclusivamente per quei lavoratori assunti entro sei mesi dall’acquisizione di un titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, una delle seguenti attività:

a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107:

• percorsi di alternanza scuola-lavoro - di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

b) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

• percorsi di istruzione e formazione professionale.

c) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, che tratta le “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”:

• percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore.

d) attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti accademici.

Inoltre, usufruiranno dell’esonero contributivo quelle aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 43, o periodi di apprendistato in alta formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 45 del Testo Unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015).
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico ed i rapporti di lavoro instaurati con gli operai del settore agricolo. Nessuna esclusione, viceversa, per i rapporti a tempo indeterminato effettuati sempre in agricoltura per l’assunzione di impiegati.

Assunzione di lavoratori over 50 e donne prive d’impiego

Prosegue anche per il 2017 la possibilità per i datori di lavoro di fruire dello sgravio contributivo, pari al 50% dei contributi dovuti, introdotto dalla legge Fornero (art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012) per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni, sia donne che uomini, e di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio.
Il datori di lavoro che possono beneficiare dei nuovi sgravi sono imprese, professionisti, lavoratori autonomi, enti privati e pubblici, associazioni, agenzie di somministrazione, cooperative ed Onlus.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, operando l’opportuno riproporzionamento in caso di assunzione part-time.

Requisiti per over 50

Il lavoratore assunto deve:
1) avere un’età di almeno 50 anni;
2) essere in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi: tale condizione è certificata dal Centro per l’Impiego ed è dunque opportuno che i datori di lavoro richiedano l’attestato di disoccupazione per accertarsi che il lavoratore sia effettivamente in possesso del requisito.

Si definisce disoccupato il soggetto:
a) privo di un lavoro: ossia che non svolge alcuna attività lavorativa né con un rapporto di lavoro subordinato né come attività di lavoro autonomo;
b) che garantisca l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa: ossia che abbia rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al Centro per l’Impiego;
c) che abbia concordato con il Centro per l’Impiego le modalità di ricerca attiva del lavoro, compresa l’attività formativa e di aggiornamento, orientamento e svolgimento di tirocini.

Lo status di disoccupazione viene mantenuto anche se si svolge un’attività lavorativa, purché il reddito annuale conseguito non superi il reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale ovvero nel caso di svolgimento di lavori di utilità sociale e nei casi di rapporti giuridici che non costituiscono rapporti di lavoro come il tirocinio formativo e di orientamento, le borse lavoro e di ricerca del Piano di politica del lavoro.

Requisiti per l’assunzione delle donne

L’agevolazione spetta anche per assunzioni di donne di qualsiasi età:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.

Pertanto, se la lavoratrice non ha un impiego da almeno 24 mesi, non rileva la residenza della donna con cui si instaura il rapporto di lavoro. Altrimenti, è ammessa la riduzione al 50% per donne prive di un impiego da almeno 6 mesi residenti:
- nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europa ossia Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata;
- nelle aree dove vi sia un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani.

Con apposito decreto interministeriale sono stati individuati i settori di attività e le professioni nei quali il tasso di disparità uomo-donna, in termini occupazionali, è superiore al 25%.

Settori

- Agricoltura
- Industria
- Costruzioni
- Acqua e rifiuti
- Servizi
- Trasporto

Professioni

- Forze armate
- Operai metalmeccanici e specializzati in alimentari, legno, confezioni, spettacolo
- Autisti e conducenti
- Agricoltori
- Ingegneri e architetti

Requisiti del datore di lavoro

Per poter fruire dello sgravio, il datore di lavoro deve comunque rispettare le norme in materia di regolarità contributiva (DURC), sicurezza sul lavoro, rispetto degli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali.
L’aiuto inoltre deve essere compatibile con la regola “de minimis”. L’assunzione, proroga o trasformazione, deve altresì realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, al netto degli eventi derivanti da dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il calcolo incrementale va riferito all’intera organizzazione datoriale e non con riferimento alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. L’assunzione inoltre non dovrà essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, previsto dalla Legge o dalla contrattazione collettiva, né in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore. Restano esclusi i datori di lavoro o gli utilizzatori con contratto di somministrazione che abbiano in atto, nella stessa unità produttiva, sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale per professionalità sostanzialmente coincidenti con quella del lavoratore da assumere.

Durata e entità degli sgravi

La riduzione del 50% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro è concessa per:
- un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, incluse eventuali proroghe fino al limite complessivo di dodici mesi;
- 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato oppure in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato entro il termine di scadenza del beneficio. Il contratto stipulato tra le parti può essere sia a tempo pieno che part-time.

Il medesimo beneficio contributivo è riconosciuto anche nel caso di lavoratori utilizzati in regime di somministrazione.
La possibilità di fruire dello sgravio è subordinata alla presentazione del modulo di istanza online “92/2012”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende del sito istituzionale INPS.

Giovani genitori disoccupati o precari: incentivi all'assunzione

Il Fondo genitori precari nasce con l’obiettivo di realizzare interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori. Al datore di lavoro, qualora proceda al loro inserimento nel mondo del lavoro con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, spetta l’incentivo economico di euro 5.000 per ciascun lavoratore assunto, fino ad un massimo di cinque. Condizione necessaria per accedere all’incentivo è l’iscrizione del giovane genitore alla Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori gestita presso l’INPS. L’incentivo è altresì collegato alla trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

Requisiti del lavoratore per l’iscrizione alla Banca dati
a) Età non superiore ai 35 anni; è ammessa l’iscrizione fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età.
b) Status di Genitore di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero di affidatario di minori.
c) Titolarità di un rapporto di lavoro precario. Sono considerati precari:

- il contratto a tempo determinato:
- il lavoro in somministrazione;
- il lavoro intermittente;
- il contratto di inserimento;
- il lavoro accessorio (voucher);
- le collaborazioni coordinate e continuative.

La domanda d’iscrizione alla banca dati può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo

Possono beneficiare dell’incentivo:
a) imprese private;
b) società cooperative, sia con riferimento all’assunzione di lavoratori dipendenti che di soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
c) imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
d) studi professionali.

L’incentivo non spetta, invece, a:
- enti pubblici economici e non economici;
- datori di lavoro non imprenditori secondo la definizione del Codice Civile.

Il datore di lavoro deve richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all'interno del cassetto previdenziale aziende ("Istanze online"), presso il sito Internet www.inps.it (rendendo altresì la dichiarazione “de minimis”).
In ultima istanza la fruizione dell'incentivo da parte del datore di lavoro avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UniEmens. Esso dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di euro 5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Apprendistato

Dal 2017 cessa l’operatività della norma sullo sgravio contributivo totale applicato, in essere fino al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupavano fino a 9 dipendenti.

Giovani che possono essere assunti come apprendisti
I giovani che possono essere assunti con questa tipologia, declinata nelle sue tre tipologie, comprendono la fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni. In particolare, in ragione delle tipologie previste, si ricorda che possono essere assunti giovani di età compresa:
• tra 15 e 25 anni compiuti, nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, • tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca. Si prescinde dal limite di età nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di percettori di trattamenti di disoccupazione.

Benefici retributivi
Il datore di lavoro ha, per legge, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. In alternativa a quanto precede, il contratto collettivo nazionale può stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

Agevolazioni contributive
In caso di assunzione di giovani con contratto di apprendistato, i datori di lavoro (sia artigiani che non), devono versare all’INPS una contribuzione nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprensiva del contributo pari allo 0,30% dovuto a titolo di quota Inail e quota malattia. E’ previsto altresì il versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione (Art. 25, L. n. 845/19789, per un totale pari all’1,61% ) portando così complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%).
Per i datori di lavoro, soggetti al versamento del contributo CIG, dal 1.9.2015 vi è anche l’obbligo del versamento di tale contributo in aggiunta al 11,61%. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi è ridotta di 8,5 punti percentuali, per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto, e di 7 punti percentuali, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. I benefici in parola si estendono per un anno dalla prosecuzione del contratto, fatto salvo i casi di assunzione di lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione (art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2015).

Novità della legge di Bilancio 2017

In base all’art. 32 del D.lgs n. 150 del 2015 (Jobs Act) i datori di lavoro (in via sperimentale) che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore possono, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 2017 (termine in origine fissato al 31 dicembre 2016 e poi così rideterminato in sede di legge di Bilancio 2017), godere dei seguenti benefici:

a) essi non devono rispettare quanto prescritto in merito al contributo di licenziamento di cui all'art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012;
b) possono versare l'aliquota contributiva al 5% anziché al 10%;
c) possono godere dello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI (ora NASpI) e dello 0,30% previsto dall'art. 25 della legge n. 845/1978.

Percettori di NASPI

In favore di datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che fruiscono della NASPI, spetta un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La concessione dell’agevolazione in parola è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”.