Detassazione e premi di produttività: pubblicato il Decreto
È stato pubblicato oggi, 16 maggio 2016, nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 25 marzo 2016,
È stato pubblicato oggi, 16 maggio 2016, nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 25 marzo 2016,
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Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, a partire dal 18 marzo 2017 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), sono stati abrogati gli articoli dal 48 al 50 del Decreto Legislativo 81/2015 riguardanti il lavoro accessorio.
I datori di lavoro che assumono nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, nell'ambito del programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani), giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.150/2015 e successive modificazioni, potranno godere di un risparmio sulla contribuzione nel limite massimo di 8.060 euro annui per ciascuno assunto. La norma individua, all'art. 3 Decreto del Ministero del Lavoro del 2 dicembre 2016, le tipologie contrattuali oggetto degli sgravi contributivi:
(a) a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
(b) di apprendistato professionalizzante;
(c) a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata iniziale non inferiore a sei mesi.
Sono interessate allo sgravio anche le agenzie per il lavoro, nonché le cooperative che assumano soci-lavoratori con contratto di lavoro subordinato. L'incentivo è invece escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
Fonte: Garanzia Giovani
Il Fondo genitori precari nasce con l’obiettivo di realizzare interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori. Al datore di lavoro, qualora proceda al loro inserimento nel mondo del lavoro con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, spetta l’incentivo economico di euro 5.000 per ciascun lavoratore assunto, fino ad un massimo di cinque. Condizione necessaria per accedere all’incentivo è l’iscrizione del giovane genitore alla Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori gestita presso l’INPS. L’incentivo è altresì collegato alla trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.
Requisiti del lavoratore per l’iscrizione alla Banca dati
a) Età non superiore ai 35 anni; è ammessa l’iscrizione fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età.
b) Status di Genitore di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero di affidatario di minori.
c) Titolarità di un rapporto di lavoro precario. Sono considerati precari:
- il contratto a tempo determinato:
- il lavoro in somministrazione;
- il lavoro intermittente;
- il contratto di inserimento;
- il lavoro accessorio (voucher);
- le collaborazioni coordinate e continuative.
La domanda d’iscrizione alla banca dati può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo
Possono beneficiare dell’incentivo:
a) imprese private;
b) società cooperative, sia con riferimento all’assunzione di lavoratori dipendenti che di soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
c) imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
d) studi professionali.
L’incentivo non spetta, invece, a:
- enti pubblici economici e non economici;
- datori di lavoro non imprenditori secondo la definizione del Codice Civile.
Il datore di lavoro deve richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all'interno del cassetto previdenziale aziende ("Istanze online"), presso il sito Internet www.inps.it (rendendo altresì la dichiarazione “de minimis”).
In ultima istanza la fruizione dell'incentivo da parte del datore di lavoro avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UniEmens. Esso dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di euro 5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Dal 2017 cessa l’operatività della norma sullo sgravio contributivo totale applicato, in essere fino al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupavano fino a 9 dipendenti.
Giovani che possono essere assunti come apprendisti
I giovani che possono essere assunti con questa tipologia, declinata nelle sue tre tipologie, comprendono la fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni. In particolare, in ragione delle tipologie previste, si ricorda che possono essere assunti giovani di età compresa:
• tra 15 e 25 anni compiuti, nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, • tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca. Si prescinde dal limite di età nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di percettori di trattamenti di disoccupazione.
Benefici retributivi
Il datore di lavoro ha, per legge, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. In alternativa a quanto precede, il contratto collettivo nazionale può stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.
Agevolazioni contributive
In caso di assunzione di giovani con contratto di apprendistato, i datori di lavoro (sia artigiani che non), devono versare all’INPS una contribuzione nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprensiva del contributo pari allo 0,30% dovuto a titolo di quota Inail e quota malattia. E’ previsto altresì il versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione (Art. 25, L. n. 845/19789, per un totale pari all’1,61% ) portando così complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%).
Per i datori di lavoro, soggetti al versamento del contributo CIG, dal 1.9.2015 vi è anche l’obbligo del versamento di tale contributo in aggiunta al 11,61%. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi è ridotta di 8,5 punti percentuali, per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto, e di 7 punti percentuali, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. I benefici in parola si estendono per un anno dalla prosecuzione del contratto, fatto salvo i casi di assunzione di lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione (art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2015).
Novità della legge di Bilancio 2017
In base all’art. 32 del D.lgs n. 150 del 2015 (Jobs Act) i datori di lavoro (in via sperimentale) che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore possono, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 2017 (termine in origine fissato al 31 dicembre 2016 e poi così rideterminato in sede di legge di Bilancio 2017), godere dei seguenti benefici:
a) essi non devono rispettare quanto prescritto in merito al contributo di licenziamento di cui all'art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012;
b) possono versare l'aliquota contributiva al 5% anziché al 10%;
c) possono godere dello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI (ora NASpI) e dello 0,30% previsto dall'art. 25 della legge n. 845/1978.
In favore di datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che fruiscono della NASPI, spetta un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La concessione dell’agevolazione in parola è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”.