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Abrogazione “Voucher” e modifiche Responsabilità Solidale negli Appalti

VOUCHER

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, a partire dal 18 marzo 2017 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), sono stati abrogati gli articoli dal 48 al 50 del Decreto Legislativo 81/2015 riguardanti il lavoro accessorio.

Pertanto, a partire dal 18 Marzo 2017 non è più possibile acquistare voucher per retribuire prestatori di lavoro accessorio.
I buoni lavoro acquistati fino al 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2017.
Rimangono da chiarire le procedure da adottare nel periodo transitorio, in particolare le modalità per le comunicazioni preventive, in quanto la norma che prevedeva la comunicazione preventiva (art. 49, comma 3, D.Lgs. 81/2015) risulta ora abrogata.
Si consiglia, in attesa di chiarimenti ministeriali, di continuare ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità in uso fino al 17 marzo 2017.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Il Decreto Legge 25/2017 modifica altresì le norme sulla responsabilità solidale negli appalti. Ora, con l’abrogazione del secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, il committente risponde direttamente nei riguardi del lavoratore e degli enti previdenziali anche se non è stato preventivamente escusso il patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Inoltre, i contratti collettivi nazionali non potranno più individuare metodi e procedure di controllo e di verifica per la regolarità complessiva degli appalti.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Il committente rimane responsabile anche qualora, nel periodo di vigenza del Durc positivo dell’appaltatore, sia successivamente accertata in sede ispettiva una qualunque irregolarità previdenziale o assicurativa.