Concordato (fiscale) preventivo biennale

L'istituto del concordato preventivo biennale prevede la definizione del reddito futuro derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA. Il primo biennio per il quale il concordato viene preventivamente definito sono il 2024 e il 2025 e l’accettazione della proposta da parte del contribuente, per tale primo biennio, deve essere espressa in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 e quindi entro il 31 ottobre 2024.
Se il reddito effettivo sarà superiore a quello concordato, il contribuente corrisponderà le imposte sulla base del reddito concordato, traendone quindi un vantaggio; se sarà inferiore, il contribuente ne uscirà penalizzato.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
-i soggetti che applicano gli ISA;
-i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024).

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
-non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
-oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a de¬cadenza dei relativi benefici.

CAUSE DI ESCLUSIONE

L’accesso al nuovo istituto è precluso in caso di:
-omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
-condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
-inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario.
Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
Il reddito concordato, su cui verranno calcolate le imposte, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia (approvata con il DM 14.6.2024) che valorizza i dati:
-forniti dai contribuenti;
-relativi ai modelli ISA;
-presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.
Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Il reddito su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro, è quindi pari al reddito concordato opportunamente variato secondo quanto indicato nella seguente tabella.

 

 

Tipologia

Reddito concordato

Componenti non considerate

Reddito effettivo

Reddito di lavoro autonomo

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'art. 54 co. 1 del TUIR

- Plusvalenze e minusvalenze (art. 54 co. 1-bis e 1-bis.1 del TUIR);
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.

Reddito concordato +/- (plusvalenze - minusvalenze + redditi da partecipazione)

Reddito di impresa

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento:
- all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
- alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, per i soggetti IRES;
- all'art. 66 del TUIR, per le imprese minori.

- Plusvalenze realizzate di cui agli artt. 5886 e 87 del TUIR;
- sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
- redditi o quote di reddito da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- perdite fiscali di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive + redditi da partecipazione - perdite fiscali)

Valore della produzione netta

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento agli artt. 55-bis e 8 del DLgs. 446/97

- plusvalenze e sopravvenienze attive;
- minusvalenze e sopravvenienze passive.

Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive)

Reddito contribuenti in regime forfetario

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo la metodologia di calcolo

Contributi previdenziali obbligatori deducibili

Reddito concordato - contributi previdenziali obbligatori

 

 

PERDITE FISCALI
Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l’accettazione del concordato il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI

Circostanze eccezionali, determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di con¬cor¬dato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.
Si tratta, in particolare, delle seguenti situazioni (art. 4 del DM 14.6.2024):
-eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
-altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività, danni rilevanti alle scorte di magazzino, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività:
-liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
-cessione in affitto dell'unica azienda;
-sospensione dell'attività ai fini amministrativi oppure sospensione della professione.

ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

Le circostanze eccezionali sfavorevoli che portano alla cessazione del concordato rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024. Infatti, in loro presenza, viene applicata una riduzione:
-del 10%, se hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
-del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
-del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari che determinano una riduzione del reddito concordato devono essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato (art. 5 co. 3 del DM 14.6.2024).

REGIME PREMIALE ISA

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es¬sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:
-durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA;
-sia cessata l’attività.

DECADENZA DAL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso.

 

 

Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti “solari”)

Ambito soggettivo

Contribuenti a cui si applicano gli ISA

Contribuenti in regime forfetario

Cause di esclusione

Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro

Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023

Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023

Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA

Effetti del concordato

Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025
(solo 2024 per contribuenti forfetari)

Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)

Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)

Cessazione

Modifica dell’attività esercitata

Cessazione dell’attività

Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)

Decadenza

Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025

Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024

Verificarsi di una causa di esclusione

Omesso versamento delle imposte concordate

Violazioni di non lieve entità

 

 

 

ASPETTI OPERATIVI/TEMPISTICHE
In linea di prima approssimazione, il concordato preventivo biennale appare interessante per i contribuenti che hanno la attendibile prospettiva di una crescita del risultato atteso superiore a quella prevista dal fisco.
Operativamente:
-il contribuente calcola gli ammontari dei redditi che sono previsti per il biennio in questione (attualmente il 2024 e il 2025) utilizzando un software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate; i dati necessari per ottenere i redditi dal predetto software sono i dati contabili ed i dati ISA (per i forfettari i dati ricavati dal quadro RS della dichiarazione contenente informazioni relative ad alcuni costi sostenuti)
-se tale reddito è ritenuto conveniente, il contribuente aderisce al concordato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente 31 ottobre 2024).
Le regole che sottostanno al nuovo istituto del concordato preventivo biennale sono tuttavia in fase di variazione/aggiornamento per effetto di un decreto correttivo di prossima emanazione.
Appare quindi necessario attendere che le regole che sottostanno al nuovo istituto fiscale siano definitive prima di prendere qualsiasi decisione.

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Scadenze e novità: acconto IMU 2024 e dichiarazione IMU

In merito alla prossima scadenza del versamento dell’acconto IMU 2024, ordinariamente previsto per il 17 giugno p.v. (dal momento che il 16/06 cade di domenica). Le stesse norme valgono per le regioni o province autonome che hanno istituito imposte analoghe (IMIS per Trento e Bolzano, ILIA per Friuli-Venezia Giulia).

Quanto è dovuto

In sede di acconto si usano le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2023 sulla situazione attuale e aggiornata del patrimonio immobiliare.
Pertanto, si chiede, a chi non l’avesse già fatto, di comunicare prontamente le modifiche intervenute a partire dal 2024 nella propria situazione (acquisti, vendite, eredità, costituzione o cessazione di usufrutti o altri diritti reali, concessioni in locazione o cessazioni, leasing, edificabilità dei terreni, ecc.).

Le esenzioni e riduzioni di aliquota per il 2024

Si ricordano le esenzioni ad oggi in essere.

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
- violazione di domicilio
- invasione di terreni o edifici oppure
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per poter godere della esenzione dal pagamento dell'imposta, in vigore a partire dal 2023 e a tutt’oggi vigente, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Analogamente, quando cessa il diritto per l'esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole). L’esenzione spetta solo ai CD e agli IAP che conducono direttamente il fondo (anche in caso di conduzione associata).
L’esenzione per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP si estende, in forza delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis del DL 104/2020, anche:
- ai soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di CD o di IAP;
- ai familiari coadiuvanti del CD, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come CD;
- ai pensionati CD e IAP che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Ai fini dell’IMU devono considerarsi come “agricoli” anche i terreni che risultano “aree edificabili” secondo lo strumento urbanistico generale del Comune, se si tratta di terreni che sono posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, e sugli stessi persiste l’utilizzo agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (art. 1 co. 741 lett. d) della L. 160/2019).

Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. “immobili merce”, ossia i fabbricati:
- costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- non siano in ogni caso locati.

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
- i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), alle seguenti condizioni.
La riduzione del 50%, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La base imponibile IMU è ridotta al 75% per:
- le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98.

La dichiarazione IMU

Entro il 01 luglio 2024 (il 30 giugno è domenica) va presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2023.
In generale, la dichiarazione IMU deve essere presentata al comune ove risiedono gli immobili oggetto di variazione, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:
- in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, oppure
- sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Le variazioni rilevanti sono quelle che non sono già note perché a disposizione del Comune per effetto di altre comunicazioni o adempimenti (ad esempio le compravendite sono già comunicate dal notaio a mezzo della relativa comunicazione M.U.I.).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione IMU 2024, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 01 luglio, direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
Oppure, la dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento.
In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata o con altri servizi telematici.

La dichiarazione IMU degli Enti non Commerciali

Sempre il 01 luglio scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC.
In particolare, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Le attività in oggetto sono quelle considerate “protette”, ovvero: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica, nonché quelle dirette all’esercizio del culto o alla formazione del clero.
La difficoltà nella compilazione sta nel calcolo della parziale esenzione in caso di immobili con utilizzazione “mista”, ovvero che non siano completamente utilizzati per lo svolgimento delle attività “protette” (rapporto in base alla superficie, ai giorni di utilizzo, alle modalità di svolgimento dell’attività commerciale o non), richiesto in evidenza nei campi dichiarativi.
Si ricorda che è già stato in precedenza chiarito che tali enti debbano presentare la dichiarazione ogni anno.

I Vostri consulenti di riferimento sono disponibili al confronto in merito alla prossima scadenza per poter procedere al calcolo e quindi alla consegna della delega di pagamento riferita all’acconto IMU.

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Modelli di comunicazione per compensazione crediti 4.0 e R&S&I&D

L’art. 6 del DL 29.03.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al MIMIT (Ministero delle Imprese e del made in Italy) per poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta da investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo. Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 12.04.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.

LA DECISIONE SULLE MODALITÀ
Non è stato tuttavia semplice definire il sistema di invio di questi modelli di comunicazione. In un primo momento, infatti, si era pensato alla creazione di una specifica piattaforma, ma questo avrebbe ulteriormente allungato i tempi previsti. Di qui la scelta in extremis di appoggiarsi, anche per i crediti di imposta 4.0, al Gse (Gestore dei servizi energetici) che avrà un ruolo centrale nella gestione delle comunicazioni relative ai nuovi incentivi 5.0. Il decreto direttoriale specifica quindi che dal prossimo 29 aprile alle ore 12.00 i modelli saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gse. Tutta la procedura sarà dunque da fare online sul portale www.gse.it.

CREDITI INTERESSATI
I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020;
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.

La sospensione, pertanto, valida fino all’adempimento comunicativo, riguarda i seguenti codici tributo.
Per i crediti d’imposta relativi agli investimenti 4.0:
- “6936” (beni materiali 4.0);
- “6937” (beni immateriali 4.0).

Per i crediti d’imposta relativi a ricerca e sviluppo, design e innovazione:
- “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019);
- “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 co. 1 del DL 34/2020);
- “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244 co. 1 del DL 34/2020).

Tutti i crediti sopra citati sono sospesi quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

IL MODELLO COMUNICATIVO
Nello specifico, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti le due tipologie di credito, suddivisi in due Allegati al decreto del MIMIT.
Il modello relativo ai crediti d'imposta per investimenti 4.0 si compone di:
- un frontespizio per l'indicazione dei dati relativi all'impresa;
- due sezioni per l'indicazione della tipologia di investimenti 4.0 e della ripartizione della fruizione negli anni dei crediti.

Per gli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, è prevista una doppia comunicazione:
1. il modello va trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare (senza ulteriori indicazioni) e la presunta ripartizione negli anni del credito.
2. Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024 (riferiti quindi ai crediti il cui utilizzo era stato sospeso), il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. Serve pertanto comunicare quanto prima gli investimenti conclusi, in modo da poter riprendere la compensazione nel modello F24. Il decreto sottolinea infatti che la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta in questione.

Si ricorda che, per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, la FAQ pubblicata il 16 aprile dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vige l'obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo "6936” e come anno di riferimento, quello di avvio dell'investimento, anche se l’interconnessione è intervenuta negli anni successivi (2023 o 2024), onde evitare che il modello F24 sia scartato perché ricompreso tra i codici sospesi. Alla luce di quanto sopra, lo Studio si rende disponibile per la consulenza in merito alla compilazione del modello comunicativo. In tal caso i clienti interessati possono fare riferimento al proprio consulente di riferimento. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

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Imposta di bollo sui documenti elettronici: fatture e registri

Si ricordano le scadenze riferite al versamento dell’imposta di bollo sui documenti elettronici, ovvero le fatture e i registri portati in conservazione sostitutiva (libro giornale e libro inventari).

FATTURE ELETTRONICHE
L’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Se nei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale "Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva)
- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.
Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

In questa Tabella si riassumono le varie scadenze.

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

REGISTRI IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E INFORMATICA
L’Agenzia delle Entrate ha ricondotto le modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici e il versamento dell’imposta di bollo a quella di tenuta e formazione di tali scritture tenute mediante sistemi meccanografici. Pertanto, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo sui registri archiviati con modalità informatiche (libro giornale e libro inventari), si deve fare riferimento al decreto ministeriale del 17 giugno 2014. Peraltro ricordiamo che la conversione del D.L. 73/2022 (D.L. Semplificazioni fiscali) ha, di fatto, sancito il superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, disponendo che la tenuta dei registri su un qualsiasi supporto elettronico, in difetto della stampa cartacea, è considerata regolare se risulta aggiornata in fase di ispezione o verifica e se i documenti così conservati sono stampabili in seguito a richiesta. Rimane, ad ogni modo, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo anche se si sceglie tale strada.

L’art. 6 co. 2 e 3 del Decreto stabilisce che l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari è da effettuarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’imposta di bollo, ammonta a Euro 16,00 per le società di capitali e Euro 32,00 per le società di persone e per i soggetti diversi dalle società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa (ad esempio le cooperative), ed è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni esse.
Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione Agenzia Entrate n.161/2007).
Pertanto, per il libro inventari deve intendersi la registrazione relativa ad ogni singola riga di dettaglio che compone il libro, mentre per il libro giornale ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di cui si compone la scrittura contabile.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Quindi entro il 29.04.2024 si verserà l’imposta di bollo codice tributo 2501 con anno di riferimento 2023, con riferimento al libro giornale e al libro inventari di competenza dell’anno 2022.

Si precisa che la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica (con o senza archiviazione sostitutiva) è esclusivamente telematica, con le modalità sopra descritte.

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