Modelli di comunicazione per compensazione crediti 4.0 e R&S&I&D

L’art. 6 del DL 29.03.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al MIMIT (Ministero delle Imprese e del made in Italy) per poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta da investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo. Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 12.04.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.

LA DECISIONE SULLE MODALITÀ
Non è stato tuttavia semplice definire il sistema di invio di questi modelli di comunicazione. In un primo momento, infatti, si era pensato alla creazione di una specifica piattaforma, ma questo avrebbe ulteriormente allungato i tempi previsti. Di qui la scelta in extremis di appoggiarsi, anche per i crediti di imposta 4.0, al Gse (Gestore dei servizi energetici) che avrà un ruolo centrale nella gestione delle comunicazioni relative ai nuovi incentivi 5.0. Il decreto direttoriale specifica quindi che dal prossimo 29 aprile alle ore 12.00 i modelli saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gse. Tutta la procedura sarà dunque da fare online sul portale www.gse.it.

CREDITI INTERESSATI
I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020;
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.

La sospensione, pertanto, valida fino all’adempimento comunicativo, riguarda i seguenti codici tributo.
Per i crediti d’imposta relativi agli investimenti 4.0:
- “6936” (beni materiali 4.0);
- “6937” (beni immateriali 4.0).

Per i crediti d’imposta relativi a ricerca e sviluppo, design e innovazione:
- “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019);
- “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 co. 1 del DL 34/2020);
- “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244 co. 1 del DL 34/2020).

Tutti i crediti sopra citati sono sospesi quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

IL MODELLO COMUNICATIVO
Nello specifico, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti le due tipologie di credito, suddivisi in due Allegati al decreto del MIMIT.
Il modello relativo ai crediti d'imposta per investimenti 4.0 si compone di:
- un frontespizio per l'indicazione dei dati relativi all'impresa;
- due sezioni per l'indicazione della tipologia di investimenti 4.0 e della ripartizione della fruizione negli anni dei crediti.

Per gli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, è prevista una doppia comunicazione:
1. il modello va trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare (senza ulteriori indicazioni) e la presunta ripartizione negli anni del credito.
2. Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024 (riferiti quindi ai crediti il cui utilizzo era stato sospeso), il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. Serve pertanto comunicare quanto prima gli investimenti conclusi, in modo da poter riprendere la compensazione nel modello F24. Il decreto sottolinea infatti che la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta in questione.

Si ricorda che, per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, la FAQ pubblicata il 16 aprile dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vige l'obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo "6936” e come anno di riferimento, quello di avvio dell'investimento, anche se l’interconnessione è intervenuta negli anni successivi (2023 o 2024), onde evitare che il modello F24 sia scartato perché ricompreso tra i codici sospesi. Alla luce di quanto sopra, lo Studio si rende disponibile per la consulenza in merito alla compilazione del modello comunicativo. In tal caso i clienti interessati possono fare riferimento al proprio consulente di riferimento. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

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