Smart working, Decreto Aiuti, Bonus carburante e molto altro ancora..

Scopri tutti gli aggiornamenti di maggio 2022 in ambito Lavoro

Smart working, Decreto Aiuti, Esonero contributivo totale per i giovani under 36

SMART WORKING

 

 

Il Ministero del Lavoro, con Comunicato del 29 aprile 2022, comunica l'approvazione in Commissione Affari Sociali alla Camera, dell'emendamento al DL Riaperture che proroga il regime di tutela per i lavoratori fragili fino al 30 giugno 2022.
Con riferimento allo smartworking semplificato (senza accordo individuale tra datore e lavoratore) lo stesso è stato prorogato al 31 agosto per tutti i lavoratori del settore privato. Lo smart working è stato prorogato anche per i genitori con figli con fragilità.
Decreto Aiuti: in arrivo 200 euro per lavoratori e pensionati con redditi medio-bassi

Con Comunicato stampa n. 75 del 2 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha annunciato di aver approvato il c.d. Decreto Aiuti, ovvero il decreto legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, attrazione degli investimenti e in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Per quanto di interesse in ambito lavoro si segnala che ai lavoratori e ai pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro verrà riconosciuto un assegno una tantum, del valore di 200 euro, per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.
Esonero contributivo totale per i giovani under 36

dal 1° luglio cambiano le regole

 

Con la scadenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia durante l'emergenza del COVID-19, c.d. Temporary Framework, fissata al 30 giugno prossimo, terminerà la possibilità di utilizzare le agevolazioni concesse ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) del 19 marzo 2020.

La questione riguarda le agevolazioni alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 per le quali l'art. 1, c, da 10 a 15, L. 178/2020 ha previsto, in presenza di alcune condizioni l'incremento al 100% dell'esonero contributivo per l'occupazione dei giovani previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

In particolare il provvedimento ricorda che l'esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Bonus carburante escluso da IRPEF per tutti i lavoratori dipendenti privati

Con un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato, è stata modificata la norma riguardante il Bonus carburante per i lavoratori dipendenti, estendendolo anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.

In sintesi:

  • il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti). Inoltre, l’agevolazione resta preclusa ai lavoratori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici;
  • la concessione dei buoni avverrà su base volontaria del datore di lavoro.
  • l’importo concesso è da considerare quale costo azienda quindi esente da contribuzione fiscale e previdenziale. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi;
  • essendo una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori;
  • il valore dei buoni carburante, erogati in base a quanto previsto dall’articolo 2, è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). Proprio al fine di evitare fraintendimenti con questi ultimi, è il caso che i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, del D.L. n. 21/2022, vengano identificati con una voce paga ad hoc nel libro unico del lavoro;
  • potranno essere erogati esclusivamente buoni carburante e non altre tipologie di buoni (esempio, buono spesa);
  • i buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
  • la messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono stesso;

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate il datore di lavoro, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, dovrebbe richiedere da questi un’autodichiarazione che certifichi l’erogazione (o meno) di buoni carburante durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro;

Sono pertanto esclusi dall'applicazione della disciplina, le Amministrazioni pubbliche così come individuate dall'art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001, Testo unico sul pubblico impiego.

In particolare, rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche:

  • le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi per case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/99.

Vanno invece compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione gli enti pubblici economici poiché non rientrano tra le amministrazioni pubbliche.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene che l'ambito soggettivo vada individuato per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001 (Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E).

Si ritiene, a tal proposito, che possano essere considerati tra i destinatari del beneficio anche i lavoratori dipendenti, secondo la nozione fiscale di tale definizione (v. infra), dei seguenti soggetti:

  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 D. Lgs. 267/2000;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

Si considerano riconducibili al settore privato anche le somme erogate ai lavoratori da enti del settore privato a prescindere dallo svolgimento di attività commerciale.

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