Lavoro: estensione dell'obbligo di Green Pass ai settori privati

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127 (di seguito il “Decreto Legge”) che, com’è noto, ha esteso l’obbligo della Certificazione Verde Covid-19 (il cosiddetto Green Pass) anche a tutti i settori del lavoro privato.

In attesa di eventuali circolari esplicative ministeriali, di seguito si forniscono alcune prime indicazioni operative sugli obblighi per i lavoratori e per le imprese che dovranno essere osservati a partire dal 15 ottobre prossimo.

Soggetti interessati


Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è obbligato a possedere ed esibire su richiesta il Green Pass per poter accedere ai luoghi ove è svolta l’attività.

L’obbligo si estende infatti a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato e anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato e che, per svolgere dette attività, accedano a un luogo di lavoro anche sulla base di contratti esterni.
Il Decreto Legge ha dunque usato una formulazione molto ampia, tale cioè da ricomprendere tra i soggetti obbligati qualsiasi “lavoratore”, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale egli sia ingaggiato (si pensi ad esempio a uno stagista, o all’agente che debba recarsi presso gli uffici della preponente, o al dipendente della ditta appaltatrice che debba svolgere attività presso la committente, o al consulente che abbia necessità di accedere agli uffici del cliente).

Modalità di verifica, termini temporali e lavoratori senza Green Pass


Entro il 15 ottobre 2021 si dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori.
Per la verifica si potrà procedere:
- all'acquisizione del certificato in forma cartacea
- utilizzando l’app VerificaC19

È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo.
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, questi sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della già menzionata certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente ad un contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabile per una sola volta per la durata massima sempre di dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Sanzioni


Lavoratori
L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.

Datori di lavoro
Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre, si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.

Le sanzioni potranno essere accertate da tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.


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