Lavoro: ulteriori novità normative di marzo-aprile 2021

Altre nuove misure e chiarimenti da sapere, dal divieto di licenziamento al CCNL metalmeccanici industria e molto altro ancora:


PROROGATO IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO


Dl 41/2021 (c.d. decreto sostegni)
Con la pubblicazione del DI 41/2021 (c.d. decreto sostegni) è stato reiterato il divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo sino:
-sino al 30 giugno 2021 in generale
-sino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che beneficeranno dell'assegno ordinario (FIS/FSBA)  o della cassa integrazione guadagni in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo temporale intercorrente tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA: INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE AL LAVORO


Ministero della Salute, Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021
Con la Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, il Ministero della Salute fornisce indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio a seguito di assenza da lavoro per malattia COVID-19 correlata, e alla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro in tali ipotesi. In particolare, il Ministero distingue i seguenti casi:
− positivi con sintomi gravi e ricovero;
− positivi sintomatici;
− positivi asintomatici;
− positivi a lungo termine;

INPS: COVID-19 – periodo di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021


Comunicato stampa 16/04/2021
Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.
Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021.
Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane  decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.
Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13  settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1 aprile. Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.
Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO


Art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR
1- Automezzo  immatricolato prima del 30/06/2020 e concesso in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30/06/2020:
quantificato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico ACI), nessuna incidenza l’emissione di CO2 per g/Km.
2 - Automezzo  immatricolato prima del 30/06/2020 e concesso in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01/07/2020:
determinato calcolando il valore normale per l’uso privato dell’auto, dal quale va successivamente sottratta la quota parte riconducibile all’utilizzo effettuato nell’interesse del solo datore di lavoro.
3 - Automezzo nuova immatricolazione (dal 01/07/2020)  concesso in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:
applicazione dei nuovi valori introdotti dalla legge di bilancio 2020 legati all’emissione di CO2 g/Km

- 25% del costo chilometrico, per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;
- 30% del costo chilometrico, per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 40% del costo chilometrico - percentuale elevata al 50% per l’anno 2021 - per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
- 50% del costo chilometrico - elevato al 60% a decorrere dall’anno 2021 - per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

IN EVIDENZA: CCNL metalmeccanici industria- nuova classificazione del personale


In ragione dei profondi cambiamenti dei fattori e dei modelli organizzativi del lavoro avvenuti negli ultimi anni in funzione dell’evoluzione dei mercati e dell’evoluzione tecnologica, le Parti, in sede di rinnovo di CCNL, hanno convenuto una riforma del sistema d’inquadramento professionale, che intende valorizzare il contributo del lavoratore in termini di responsabilità ed autonomia proprie dei diversi ruoli aziendali. A partire dal 1° giugno 2021, in luogo dell’attuale inquadramento fondato su 10 categorie, viene introdotta per i lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati ed operai una classificazione unica articolata in 9 livelli ricompresi in 4 campi di responsabilità di ruolo (in luogo delle previgenti mansioni):
- Ruoli operativi: livelli D1 e D2;
- Ruoli tecnico specifici: livelli C1, C2 e C3;
- Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3;
- Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: livello A1.
Con specifica nota a verbale viene precisato che, ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si tiene conto della prevalenza di attività manuale od operativa nell’esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello d’inquadramento. Rispetto ai lavoratori c.d. intermedi continuano a trovare applicazione i trattamenti in atto. I lavoratori direttivi sono quelli con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento. L’inquadramento nei suddetti 9 livelli è effettuato sulla base delle declaratorie generali e delle esemplificazioni delle figure professionali e relative articolazioni definite dall’accordo di rinnovo. In particolare, le declaratorie generali sono definite sulla base di criteri di professionalità, riferiti al ruolo effettivamente svolto dal lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale (vedasi allegato 1). Entro il 31 maggio 2021 le aziende dovrebbero comunicare allo Studio la riclassificazione dei lavoratori in forza secondo la seguente tabella di comparazione fra le previgenti categorie ed i nuovi livelli di professionalità in base alle mansioni svolte di cui all’allegato 1).
Attuali categorie

Campi professionali

Nuovi livelli

A
Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione
A1
B
Ruoli specialistici e gestionali
B3
B2
5S° B1
C
Ruoli tecnico specifici
C3
C2
3S° C1
D
Ruoli operativi
D2
D1
Eliminazione 1a categoria -
A far data dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1a categoria: i lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati in 1a categoria sono riclassificati nel livello D1 a partire dal 1° giugno 2021. L’accordo dispone, altresì, che i lavoratori già in forza al 31 maggio 2021, interessati dalla suddetta riclassificazione, conservano l’anzianità di servizio già maturata a tale data a tutti gli effetti contrattuali, nonché i periodi di attività già svolti secondo le previsioni in tema di mobilità professionale (punti II, III e IV, lettera B dell’art. 1 e all’art. 3, Sezione Quarta, Titolo II del CCNL 26 novembre 2016), che saranno considerati utili ai fini della riclassificazione nei nuovi livelli di professionalità.

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