NUOVI “VOUCHER” PrestO e Libretto Di Famiglia

L’art. 54-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (Manovra correttiva 2017) , convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017, ha definitivamente riscritto la normativa relativa ai “vecchi” voucher.
Questi ultimi, infatti, vengono sostituiti da:
- PrestO per imprese, professionisti, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché
per amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
- il Libretto Famiglia per i privati.

 

Caratteristiche e Limiti comuni

Per entrambe le casistiche vigono comuni caratteristiche e limiti da dover rispettare, pena la trasformazione dei rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e l’applicazione di sanzioni di tipo amministrativo. In particolare:
1) il prestatore-lavoratore ha diritto:
a. all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata ed all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b. al riposo giornaliero (11 ore tra una prestazione e l’altra), settimanale (24 ore consecutive) ed alla pausa (almeno 10 minuti dopo 6 ore lavorative);
2) gli adempimenti imposti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza del prestatorelavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, sono solo a carico di committenti imprenditori o professionisti (non privati);
3) i compensi percepiti dal prestatore-lavoratore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Limiti:
Nell’anno civile (01/01-31/12) andranno verificate le seguenti condizioni:

Limite di importo:

1) per ciascun prestatore-lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori-datori di lavoro, i compensi non dovranno superare complessivamente i 5.000 euro;
2) per ciascun utilizzatore-datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatorilavoratori, i compensi non dovranno superare complessivamente i 5.000 euro;
3) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore-lavoratore in favore del medesimo utilizzatore-datore di lavoro, i compensi non dovranno superare i 2.500 euro.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore-lavoratore, ossia non considerando contributi, premi assicurativi e costi di gestione a carico dell’utilizzatore-datore di lavoro. Nel caso invece di prestatori-lavoratori cosiddetti “svantaggiati” (titolari di pensione di vecchiaia o invalidità - giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di tipo scolastico o universitario - persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative del salario, di redditi di inclusione ovvero altre prestazione di sostegno del reddito) il compenso andrà computato, ai fini del raggiungimento dei limiti di cui sopra, in misura pari al 75%.

Limite di durata
:
1) le prestazioni non potranno eccedere le 280 ore nell’arco dello stesso anno civile;
2) nel settore agricolo la durata massima è pari al rapporto tra il limite di importo dei 2.500 euro e la retribuzione minima oraria determinata dal Ccnl per gli operai agricoli.

Adempimenti Iniziali


Per poter accedere alle prestazioni, sia per PrestO che per il Libretto Famiglia, è necessaria la registrazione da parte degli utilizzatori-datori di lavoro e dei prestatori-lavoratori alla “piattaforma informatica INPS”. Tale adempimento potrà essere effettuato anche avvalendosi di un intermediario oppure, per i privati, di un ente di patronato.

Modalità di acquisto ed accredito dei compensi


Per poter utilizzare tali prestazioni di lavoro occasionale è necessario che l’utilizzatore-datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio “portafoglio telematico” attraverso il versamento della cosiddetta “provvista”, destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatorelavoratore e tutti i restanti oneri richiesti dall’INPS e dall’Inail.
I buoni potranno essere acquistati nei seguenti modi:
- versamento a mezzo modello F24 con elementi identificativi (mod. F24 ELIDE), ovvero modello F24EP per le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando i codici tributo “LIFA” e “CLOC”, rispettivamente per il Libretto Famiglia e per il Contratto di prestazione occasionale PrestO. È stato inoltre precisato che non sarà possibile utilizzare crediti per compensare gli importi da versare;
- mediante strumenti di pagamento elettronico, con addebito in conto corrente o su carta di credito/debito, gestiti attraverso il canale “PagoPa” di Agid ed accessibile dal servizio “Prestazioni occasionali” del sito dell’INPS, utilizzando le credenziali personali dell’utilizzatore-datore di lavoro (Pin Inps, Cns-Carta nazionale dei servizi o Spid-Sistema pubblico di identità digitale);
- presso gli uffici postali. Tale canale però, ad oggi, non risulta ancora essere attivo.

Le somme versate dall’utilizzatore-datore di lavoro, a seconda della modalità di pagamento scelto, saranno utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, solo 7 giorni dopo l’operazione di versamento. I compensi spettanti ai singoli prestatori-lavoratori saranno poi erogati direttamente dall’INPS entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione, attraverso l’accredito su conto corrente bancario, risultante dall’anagrafica del prestatore, oppure mediante bonifico bancario domiciliato presso gli uffici della società Poste Italiane Spa. Tale ultima modalità però prevederà degli oneri interamente a carico del prestatore.

Caratteristiche e Limiti specifici



PrestO
Per le imprese (aziende, professionisti, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata e amministrazioni pubbliche) viene istituita una forma contrattuale semplificata (in sigla PrestO), per retribuire prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità, per la quale non risulta obbligatoria la forma scritta. Possono utilizzare PrestO le imprese che non occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (considerando i lavoratori a tempo parziale “pro-quota”, con arrotondamento, e gli intermittenti calcolati in proporzione all’orario di effettivo lavoro nell’arco del semestre), mentre non saranno da conteggiare gli apprendisti. La verifica andrà fatta considerando il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione occasionale e il risultato ottenuto andrà considerato senza arrotondamento; pertanto qualora il risultato fosse ad esempio 5,1 non sarà possibile contrarre forme di prestazione occasionale.
Inoltre non sarà possibile utilizzare tale forma contrattuale per soggetti con i quali l’utilizzatore-datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Infine, non potranno utilizzare PrestO:
- le imprese del settore agricolo, salvo per attività lavorative rese dai soggetti “svantaggiati” già indicati in precedenza, i quali, tuttavia, non devono essere stati iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- le imprese dell’edilizia e di settori affini;
- le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- tutte le imprese che operano nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro, ad eccezione del settore agricolo ove operano diverse limitazioni, e con un importo minimo giornaliero pari ad euro 36 per ciascuna prestazione giornaliera non superiore a 4 ore continuative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita in € 9,00. Sono interamente a carico dell'utilizzatore-datore di lavoro la contribuzione alla gestione separata INPS, nella misura del 33% del compenso, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso, nonché gli oneri di gestione, nella misura dell’1% del compenso.

PrestO potrà essere utilizzato anche dalle amministrazioni pubbliche, anche se occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ma solo per esigenze temporanee o eccezionali, nell'ambito di:
- progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Le aziende, anche tramite gli intermediari abilitati, sono tenute a trasmettere, attraverso la piattaforma INPS o tramite contact center, almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione una dichiarazione con i dati anagrafici e identificativi del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e termine della prestazione, il compenso pattuito (che non può essere inferiore a 36 euro per giornata). Terminata la procedura, l'azienda riceve notifica tramite sms o mail. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’azienda è tenuta a dare comunicazione della revoca, sempre tramite piattaforma informatica o tramite contact center, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Libretto Famiglia
Il Libretto Famiglia sarà destinato a retribuire solamente le seguenti tipologie di prestazioni:
1) piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione;
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
3) insegnamento privato supplementare.
Per le famiglie la prestazione sarà retribuita con buoni orari dal valore di 10 euro, a cui si devono sottrarre i contributi a carico del lavoratore (1,65 euro per l’INPS e 0,25 euro per l’assicurazione contro gli infortuni) e i costi per il finanziamento della gestione del servizio (pari ad 0,10 euro). Ogni singolo buono, del valore netto di 8 euro, sarà utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a 60 minuti.
Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l’utilizzatore-datore di lavoro privato deve comunicare, tramite l’apposita piattaforma informatica INPS, i dati identificativi del prestatore-lavoratore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, “nonché ogni altra informazione necessaria ai fine della gestione del rapporto”.

Vecchi Voucher e nuove prestazioni occasionali


Nessuna indicazione specifica è stata data in riferimento alla cumulabilità dei vecchi voucher con le nuove prestazioni occasionali. Dalle risposte degli esperti, emerge che chi ha acquistato i vecchi voucher entro il 17 marzo 2017 (data di cancellazione) potrà spenderli fino al 31 dicembre 2017, seguendo le vecchie regole, e contemporaneamente potrà utilizzare le nuove prestazioni occasionali (PrestO e Libretto Famiglia). Solo per quest’anno, dunque, per chi ha vecchi voucher non ancora spesi, rimarrà aperto un “doppio regime”. Infatti, dato che né la legge né la circolare 107/2017 dell’Inps vietano espressamente il cumulo tra vecchi tagliandi e nuovi strumenti, ognuno dei due strumenti resta soggetto ai rispettivi limiti (massimo 7 mila euro per chi riceve i vecchi voucher; massimo 5 mila euro per chi viene pagato con i nuovi) e alle rispettive procedure.
Bisognerà pertanto prestare molta attenzione nel monitorare il rispetto dei singoli massimali per evitare le sanzioni, considerando che i nuovi limiti fissati da libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale devono essere rapportati per il 2017 a 6 mesi e non devono essere riferiti a 12 mesi.

Sanzioni


Nel caso in cui si superino i limiti, sia di importo che di durata, il rapporto si trasformerà in un rapporto a tempo pieno e indeterminato , salvo che per le Pubbliche Amministrazioni. Diversamente, solo nel caso di soggetti diversi da persone fisiche/famiglie e P.A., se non si rispetteranno gli adempimenti di comunicazione preventiva oppure si utilizzerà la prestazione occasionale non avendo i requisiti soggettivi, la sanzione amministrativa applicabile sarà da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera, per cui risulti accertata la violazione.
La violazione del diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché quello in materia di sicurezza del lavoro, comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni previste. Seppur la norma ancora non lo specifichi chiaramente, si ritiene che possa essere sanzionato con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato anche l’utilizzatore-datore di lavoro che abbia in corso o cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Tale sanzione non risulta applicabile se il precedente rapporto di lavoro era attivato mediante un contratto di somministrazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 5 del 9.8.2017, non ha escluso infine la possibilità di applicare la “maxisanzione” per lavoro nero, in caso di violazione degli obblighi di cui
sopra.