Sistemi di videosorveglianza: le informazioni utili

Di seguito alcune informazioni utili e regole da rispettare in ambito videosorveglianza e conservazione delle immagini.

Regole da rispettare durante l'installazione

L’installazione deve avvenire nel rispetto della disciplina dettata dall’art.4 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/70), nonché in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, Linee Guida EDPB del 10 luglio 2019).
L’attività di videosorveglianza deve essere effettuata nell’ambito della minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.
I dati raccolti devono, in ogni caso, essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare sistemi di videosorveglianza.
Spetta al titolare del trattamento la valutazione della liceità e la proporzionalità del trattamento tenendo conto del contesto e delle finalità del trattamento.

Transito in aree video sorvegliate e somministrazione dell'informativa

Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata a prescindere dal fatto che, chi tratta i dati, sia un soggetto pubblico o privato.

L’informativa può essere fornita, per esempio, tramite un modello semplificato (come un semplice cartello) che deve contenere indicazioni riguardanti il titolare del trattamento dei dati e la finalità da quest’ultimo perseguite.
Non è obbligatorio indicare la precisa posizione della telecamera ma è comunque necessario posizionare l’informativa prima dell’ingresso della zona videosorvegliata in modo tale che, l’interessato, possa comprendere quale sia l’area soggetta a telecamere in modo da poter evitare la sorveglianza oppure adeguare il proprio comportamento ove necessario.

Tempistiche di conservazione delle immagini

È importante sottolineare che le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite.
In base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini.
Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni e, preferibilmente, tramite meccanismi automatici.
Tanto più è prolungato il periodo di conservazione, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità di conservazione.

Tuttavia, è possibile prolungare i tempi di conservazione nel caso in cui, per esempio, tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

La valutazione di impatto preventiva

La valutazione di impatto è uno strumento utile per stimare i potenziali danni sulla privacy delle persone fisiche da parte di un processo, di un sistema di informazione, di un programma software, di un dispositivo o altra iniziativa che elabori i dati personali.
È sempre richiesta in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Sistema di videosorveglianza in sede lavorativa

Il datore può installare un sistema di videosorveglianza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, come previsto dall’art.4 della L.330/70 e previa autorizzazione scritta da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Sistemi di videosorveglianza per finalità personali e proprietà privata

L’installazione può avvenire anche per fini esclusivamente personali; tuttavia, l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
È vietato, inoltre, riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Smart Cam

L’installazione di telecamere nella propria abitazione e il trattamento dei dati per sole finalità personali rientra tra gli ambiti esclusi dall’applicazione del GDPR.
Da sottolineare comunque che dipendenti e/o collaboratori presenti devono comunque essere informati.
È inoltre necessario evitare il monitoraggio di ambienti che possano ledere la dignità della persona e proteggere adeguatamente i dati acquisiti.

Sistemi di videosorveglianza condominiali

L’installazione deve essere preceduta da assemblea condominiale con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.)
È necessario che le telecamere vengano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato, massimo 7 giorni.

I Comuni e la videosorveglianza di eco piazzole pericolose

È possibile il controllo tramite telecamere (di discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”) soltanto nei casi in cui non è possibile (o non efficace) l’utilizzo di sistemi di controllo alternativi.
L’informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza.
Non è previsto o consentito che il monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati.

Trattamento di categorie particolari di dati

Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali).
Ad ogni modo, il titolare del trattamento deve in ogni caso sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati a carattere sensibile, indipendentemente dalle finalità.

Sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni riguardanti il codice della strada

È obbligatorio che sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vengano segnalate da apposito cartello, anche in base alla disciplina di settore.
L’utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese. Per quanto possibile, i soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo devono essere esclusi dalla ripresa.

Casi in cui non si applica la normativa

La normativa non si applica nei casi in cui non è possibile identificare persone, sia in modo diretto che indiretto, come nel caso di riprese aeree ad alta quota.
Inoltre, non si applica in caso di fotocamere false o spente e nel caso di videocamere integrate in automobili per l’assistenza al parcheggio.

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