Conai: agevolazioni per mettersi in regola con il contributo ambientale

Ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., le aziende importatrici sia di imballaggi vuoti che di merci imballate, cioè di tutti i materiali di confezionamento, ivi compresi gli imballaggi secondari e terziari, non solo dei prodotti finiti impiegati nel ciclo produttivo/industriale dello stesso importatore, hanno obblighi precisi nei confronti di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi. Tra questi vi sono l’adesione e l’obbligo di pagamento dei contributi annuali sulla base dei quantitativi di imballaggi/materiali di imballaggio prodotti e/o importati sia da Paesi U.E. che extra U.E.

DEFINIZIONE PRODUTTORI E UTILIZZATORI


PRODUTTORI: In base all’articolo 218, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 152/06, i produttori sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
UTILIZZATORI: In base all’articolo 218, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 152/06 gli utilizzatori sono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori

SANZIONE MANCATI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI


La competenza dei controlli sulla mancata adesione a Conai e ai Consorzi di filiera e dell’eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province. L’articolo 261, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 dispone che “ (....) i produttori e gli utilizzatori che non adempiano (....) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 000 a 60 000 euro, fatto salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. A Conai dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali contributi pregressi.

REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE


Il Consorziato che ha omesso di dichiarare il contributo ambientale Conai può regolarizzare la propria posizione avvalendosi della procedura cosiddetta di autodenuncia (art. 13, comma 8 del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente Conai prima dell’avvio dei controlli di cui all’articolo 11 del Regolamento. In tal caso, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti (art.12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli di cui all’articolo 11 del Regolamento, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il contributo ambientale dovuto, entro 30 gg dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

AGEVOLAZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PREGRESSI


L’agevolazione è rivolta alle micro/piccole imprese importatrici di merci imballate iscritte e non iscritte al Conai. Per impresa importatrice di merci imballate si intende l’impresa che acquista dall’estero (sia Paesi UE che extra UE) merci imballate per uso diretto o per rivenderle in Italia, immettendo quindi sul territorio nazionale gli imballaggi che contengono le merci. La particolare formula agevolata permette di regolarizzare non solo la mancata iscrizione al Conai, ma anche l’omessa applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale in riferimento a:
- importazioni di merci imballate;
- pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, reimmessi al consumo.
Le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al Conai il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione. La regolarizzazione non comporta applicazione di sanzione riferite agli adempimenti sanati, tranne nel caso in cui la concordata rateizzazione del debito non venga rispettata o decada per gravi successive violazioni degli obblighi consortili e nel caso che la stessa regolarizzazione riguardi imprese sottoposte a controlli ex art. 11 del Regolamento CONAI, già in corso o avviati a tutto il 31/12/2016

Per approfondimenti:
www.conai.org