Decreto "Sostegni"

Nella seduta di venerdì 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Sostegni”, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione di Gazzetta Ufficiale, di cui vengono di seguito introdotte le principali novità con valenza fiscale.

Contributo a fondo perduto


L’articolo 1 del D.L. “Sostegni” riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 
La norma è di carattere generale, non essendovi più riferimento a specifici codici ATECO.
Sono però esclusi:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- soggetti che hanno avviato partita Iva dopo la data di entrata in vigore del decreto;
- enti pubblici;
- intermediari finanziari e società di partecipazione.

Altra limitazione risiede nel fatto che possono beneficiare del contributo solo i soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano avuto ricavi e compensi inferiori a 10 milioni di euro.
Per definizione, il contributo spetta a condizione che, dal rapporto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2020 rispetto a quello 2019, risulti un calo almeno pari al 30%. 
Ai soli soggetti che hanno attivato partita Iva dal 2019, il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
L’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020 e quello del 2019 (per i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione; i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2020, non potendo fare alcun confronto, riceveranno l’importo minimo). 

Tale percentuale viene determinata sulla base dei ricavi e compensi 2019:

% CONTRIBUTO

RICAVI/COMPENSI 2019

60%

inferiori a 100.000 euro

50%

tra 100.001 e 400.000 euro

40%

tra 400.001 e 1.000.000 euro

30%

tra 1.000.001 e 5.000.000 euro

20%

tra 5.000.001 e 10.000.000 euro

L’importo massimo ottenibile è pari a 150.000 euro.
Viene in ogni caso riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Importante novità consiste nella possibilità di utilizzare il contributo sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
Per poter beneficiare del contributo, che come gli altri contributi ed indennità erogati a fronte dell’emergenza pandemica non concorre alla formazione del reddito imponibile, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica, indicando la sussistenza dei requisiti.

Registri Iva precompilati


Il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate è stato differito al 01/07/2021.
Le bozze delle dichiarazioni Iva precompilate partiranno con le operazioni effettuate dal 01/01/2022.

Certificazioni uniche 2021


Il termine di trasmissione è differito al 31/03/2021.

Conservazione fatture elettroniche 2019


Il termine di conservazione è differito al 10/06/2021.

Abrogazione contributi per le attività con sede in centri commerciali


Vengono abrogati i contributi a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Annullamento dei carichi


È previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi consegnati, dal 01/01/2000 al 31/12/2010, alle persone fisiche e ai soggetti diversi che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La norma comprende anche i ruoli originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma poi ridotti sotto tale soglia.
Il debitore che ha già pagato il debito non ha diritto al rimborso della somma versata.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione


Il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (nonché pignoramenti presso terzi e procedure di blocco dei pagamenti delle PA) è stato esteso al 30 aprile, con versamenti effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero il 31/05/2021.

Rottamazione ter e saldo e stralcio


Il decreto Sostegni prevede anche la sospensione delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio. In particolare, le rate in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31/07/2021, mentre le rate in scadenza il 28/02, il 31/03, il 31/05 e il 31/07 del 2021 possono essere versate entro il 30/11/2021. Sono riconosciuti “5 giorni di tolleranza”: i pagamenti entro tale ritardo sono considerati validi.

Definizione avvisi bonari non spediti


Le somme dovute a seguito di avvisi bonari non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31/12/2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018) potranno essere versate senza il versamento di sanzioni o somme aggiuntive.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari (o dell’ammontare ricavi/compensi, per i soggetti che non presentano dichiarazione Iva) superiore al 30%, nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.

Riduzione canone Rai


Per le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento Rai 2021 è ridotto del 30% ed è riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

Tributi locali


Per ristoranti ed esercizi commerciali è prolungata al 30/06/2021 l’esenzione dalle tasse per l’occupazione del suolo pubblico (“canone unico”).
Slitta al 30/04/2021 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali e al 28/08/2021 il termine per l’invio dei questionari sui fabbisogni standard.

Aiuti di Stato


Il limite di 800.000 euro previsto dal Decreto “Rilancio” in tema di aiuti di stato durante il periodo emergenziale della presente pandemia è stato esteso a 1,8 milioni di euro, fruibili fino al 31/12/2021.
Previsti aumenti dei limiti massimi anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Enti del Terzo Settore


Il fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore è stato incrementato a 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Inoltre, il termine per l’adeguamento, con i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea ordinaria, degli statuti delle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai contenuti obbligatori fissati dal Codice del Terzo Settore è stato prorogato al 31/05/2021.

Trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti


I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda invece i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale, la fruizione massima è di 28 settimane nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 31/12/2021.
I lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
Per la CISOA, la norma in esame prevede che il trattamento venga concesso per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1 ° aprile e il 31 dicembre 2021.
Il Decreto prevede poi una proroga al 30/06/2021 del blocco dei licenziamenti, prorogabile al 31/10/2021 per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale, assegno ordinario e CISOA

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport


Il Decreto prevede un’indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, compresi i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020.
Inoltre, viene riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019, in particolare:
- per compensi 2019 sopra i 10 mila euro una indennità di 3.600 euro;
- per compensi 2019 tra 4 mila e 10 mila euro una indennità di 2.400 euro;
- per compensi 2019 inferiori a 4 mila euro una indennità di 1.200 euro.

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CONVEGNO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

RIFLESSIONI E PROSPETTIVE PER LA REDAZIONE TRA CONFERME E NOVITA’

 Lunedì 8 Febbraio 2021

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