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Contributo energia e gas a favore degli Enti del Terzo Settore e degli Enti Religiosi civilmente riconosciuti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 144 del 23.09.2022 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 24.09.2022 viene riconosciuto, a fronte del rincaro delle forniture di energia e gas, uno specifico contributo rivolto agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali.

1. Gestori di servizi sociosanitari e sociali


Come previsto dall’articolo 8 c.1 del D.L. n. 144 2022, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo trimestre 2022 è istituito uno specifico fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021.

2. Enti del Terzo Settore


Per sostenere gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 2017, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 1997 iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1. a fronte dei maggiori oneri sostenuti nei primi tre trimestri dell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale è istituito un apposito fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e gas naturale.

Per entrambe le misure, al fine di conoscere con precisione i requisiti di accesso ai suddetti punti 1 o 2, i periodi oggetto di agevolazione, la percentuale del credito di imposta spettante e le modalità di determinazione e richiesta è necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto attuativo.

Le sudette agevolazioni di cui ai punti 1) e 2):
- non sonocumulabili fra loro;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non comporti il superamento del costo sostenuto;
- non sono imponibili ai fini Irpef, Ires e Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 Tuir) e ai fini della determinazione della quota delle altre spese deducibili art. 109 Tuir.

Una volta che verranno emanati i decreti attuativi chiariremo le condizioni di accesso all’agevolazione e le modalità di determinazione del contributo.
Restiamo disponibili, anche da subito, a fornire assistenza tramite i nostri consulenti specializzati.

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