Legge di Bilancio 2022: le novità fiscali

Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022, Legge n. 310/2021, entrata in vigore, come di consueto, a partire dal 1° gennaio di quest’anno.
Con il presente contributo si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.

Riforma dell'Irpef


Sono state riviste dopo molti anni, come da tabella seguente, le aliquote Irpef, con la conseguenza di un risparmio generalizzato, concentrato sui titolari di redditi medio-bassi.

Immagine news 1.pngSono variate, al contempo, le detrazioni riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (lavoro dipendente, pensione, autonomo), prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).
Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.
Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.

Si ricorda, inoltre, che la detrazione per i figli minorenni a carico, dal marzo 2022 viene sostituita dall’assegno unico universale, spettante a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori.

Progressiva eliminazione dell'Irap


A decorrere dal 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.
Rimangono ancora assoggettate ad Irap, a titolo esemplificativo:
- Snc, Sas, Società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- Società e enti soggetti IRES (Spa, Sapa, Srl, Cooperative, ecc.).

Irpef agricola


Viene estesa al periodo d'imposta 2022 l’esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Proroga superbonus e altre detrazioni fiscali interventi edilizi


110%
È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025).
La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 01.01.2022.
È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022).
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Altri bonus edilizi
Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:
- bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);
- sisma-bonus e sisma-bonus acquisti;
- ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
- bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);
- bonus verde.

Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%.

Viene riconosciuta una detrazione dall'Irpef delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Sconto in fattura e cessione credito d'imposta


È prorogata:
- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. È stato però aggiunto che sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera; sono, inoltre, escluse dall’obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"


Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.

Tabella riepilogativa
Immagine news 2.png
Immagine news 3.png

Credito d’imposta R&S&D&I


Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel li-mite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.
Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella mi-sura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

Tabella riepilogativa
Immagine news 4.png

Limite crediti compensabili


È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Per anno si intende quello solare, dal 01.01 al 31.12.

Prima casa under 36 e affitto under 31


È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”.

In particolare per gli:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.05.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.06.2022), è previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito; oppure in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente all’acquisto o anche in compensazione nel mod. F24.
Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25%.
È confermata la modifica della detrazione a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti giovani”.
In particolare, possono beneficiare del bonus i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71.
Il contratto di locazione stipulato deve essere per l’unità immobiliare da destinare a propria residenza (diversa dall’abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti).
La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura pari a € 991,60 ovvero, se superiore pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

Differimento novità IVA enti associativi


È prorogata al 01.01.2024 l’entrata in vigore delle disposizioni che impongono agli enti associativi che offrono beni e servizi ai propri soci, dietro il pagamento di corrispettivi specifici, aggiuntivi rispetto alle quote associative, nonché ai partiti politici per le operazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, l'osservanza degli obblighi Iva (in origine a decorrere dal 21.12.2021). Interessate anche le associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese a favore delle persone che lo praticano.
Tali disposizioni, da attuare in risposta ad una procedura di infrazione aperta sull’Italia da parte della Commissione UE), interverranno sulla disciplina dell'Iva con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'Iva, comunque nella sostanza costringeranno la quasi generalità delle associazioni ad aprire la partita Iva.
La proroga riguarda anche la disposizione transitoria che stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore (ovvero in attesa dell’ok della Commissione UE), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro possono applicare, ai soli fini dell'Iva, il regime forfetario.

Sospensione degli ammortamenti


È estesa all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 104/2020 la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono però ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo.

Altre brevi


- rifinanziata la “Sabatini-ter”;
- prorogato il fondo di garanzia PMI;
- prorogata la concessione da parte di SACE Spa di garanzie per finanziamenti alle imprese;
- prorogato al 2022 lo “Sport bonus”;
- introdotto uno specifico credito d’imposta “Bonus librerie”;
- confermato per altri due anni il contributo per dettaglianti e artigiani che aprono l’attività nei “piccoli borghi”;
- confermato a regime il “Bonus cultura”;
- prorogato l’esonero da Tosap / Cosap al 31.03.2022 per attività di somministrazione cibo/bevande;
- prorogato al 2023 il “Bonus Idrico”;
- sospesi i versamenti degli enti dello sport in scadenza fino al 30.04.2022, con recupero da fine maggio;
- previsti esoneri contributivi alle società cooperative di lavoratori che si costituiscono dal 2022.

>> Scarica la news <<

Richiedi informazioni


Per maggiori informazioni su News Fiscalità, compila i campi seguenti con i tuoi dati e clicca su Invia Richiesta. La tua richiesta sarà inviata all'ufficio competente che provvederà a contattarti al più presto.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione della informativa privacy.