Decreto “Fisco-Lavoro” n.146/2021 – Conversione in Legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto “Fisco-Lavoro”, di seguito si riportano le principali novità apportate con valenza fiscale.:

Irap non versata


È confermata la proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine previsto dall’art.42-bis, comma 5, D.L. n. 104/2020, per la regolarizzazione, senza sanzioni e interessi, degli omessi versamenti IRAP conseguenti all’errata applicazione dell’esonero accordato dall’art. 24, D.L. n. 34/2020, ovvero il Decreto Rilancio, in relazione al superamento dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Sistema tessera sanitaria


È disposta la proroga al 1° gennaio 2023 dell’obbligo, posto in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Viene inoltre confermato, per tutto l’anno 2022, il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Esterometro


È disposta la proroga dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 dell’abolizione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. esterometro).

Scritture di magazzino


Viene disposta la modifica delle soglie monetarie di cui all’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 695/1996, il cui superamento impone la tenuta delle scritture di magazzino.
In particolare, la tenuta delle scritture ausiliarie è obbligatoria a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, TUIR, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60, TUIR, superano, rispettivamente, le nuove soglie di 5,164 milioni e di 1,1 milioni di euro (in precedenza, 10 miliardi e 2 miliardi di lire).
L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tali limiti.
Ai fini dell’applicazione dei nuovi limiti non è prevista una specifica decorrenza e, pertanto, per verificare l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino nel 2021, i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare devono verificare se nel 2018 e nel 2019 hanno superato i nuovi limiti.

Trasporti internazionali e IVA


A decorrere dal 1° gennaio 2022 è disposta la modifica dell’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, che qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del comma 1 dell’art. 69, D.P.R. n. 633/1972 (Iva da assolvere in dogana).
La nuova formulazione del comma 2 dell’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, precisa, in particolare, che non possono beneficiare della non imponibilità IVA i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore dei servizi di spedizione relativi a trasporti internazionali.
Le nuove limitazioni all’operatività del regime di non imponibilità IVA accordato ai servizi di trasporto internazionali fanno tuttavia salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2022.

IMU abitazione principale


Nei casi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, è previsto che l’esenzione IMU o l’applicazione dell’aliquota ridotta accordata all’abitazione principale operi in relazione a una sola abitazione, sia se i due immobili sono situati nello stesso Comune, sia se sono posti nel territorio di due Comuni diversi.

Comunicazione lavoro occasionale


Si veda la nostra news di aggiornamento del 21 dicembre 2021, in cui abbiamo già trattato l’argomento.

Pagamenti a mezzo POS


A decorrere dal 1° gennaio 2023 è previsto che in caso di mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, si applichi la sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Tale previsione è applicabile in capo ai soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
L’accertamento della violazione è posto in capo agli agenti di Polizia giudiziaria e agli organi che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, Legge n. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in esame è il Prefetto territorialmente competente.

Credito R&S non spettante


In caso di indebita compensazione del credito ricerca e sviluppo (ex art. 3 D.L. 145/2013), per spese sostenute e ritenute in seguito non agevolabili, sarà possibile il riversamento con stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997 e degli interessi.

Disposizioni sul contenzioso


In breve:
- Non impugnabilità degli estratti di ruolo dell’Agenzia delle entrate, salvo non sia dimostrato il pregiudizio;
- Nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale (10% lavoratori “in nero”, violazioni gravi su tutela della salute e sicurezza);
- Proroga versamento rate “rottamazione-ter”: conferma per chi ha chiuso al 14/12/2021;
- Estensione termine pagamento cartelle esattoriali a 180 giorni (non per il ricorso e per gli atti di Inps ed enti territoriali);
- Riapertura termini comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), conferma al 16/12 trascorso.

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