Esonero parziale della contribuzione previdenziale

L’art. 1, comma 20, delle Legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° Gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa.
Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103.

Soggetti interessati


I beneficiari dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 sono i seguenti soggetti iscritti:
  a.  alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  b.  alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  c.  alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;
  d.  alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
  e.  alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.
Per quanto riguarda gli iscritti all’INPS, l’esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (e quindi sono esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso).

Gli altri requisiti previsti per i soggetti intenzionati a usufruire dell’anno bianco fiscale sono:
  a.  avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 di almeno il 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  b.  avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
  c.  essere in regola con i contributi: il requisito viene verificato attraverso il DURC(verifica effettuata con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare /professionista a far data dal 01/11/2021-la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31/10/2021);
  d.  non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (l’esonero non spetta per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato);
  e.  non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità (l’esonero non spetta per i mesi nei quali il soggetto risulta titolare di pensione attiva).
La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario.
Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali AGO e alla Gestione Separata dell’INPS non si applica il requisito di cui alle lettere a) e b), relativo all’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.

Il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei suddetti requisiti nel modulo di presentazione della domanda (documento che però ancora non è stato pubblicato dall’INPS). Inoltre, nella domanda va indicato di essere in regola col versamento dei contributi e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Misure dell'esonero


L’esonero parziale spetta ai soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
Il comma 1 dell’art. 2 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, n. 82/2021, prevede che l’esonero sia riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa individuati nell’importo di 1.500 milioni di euro (quota parte sui 2.500 milioni complessivi). In caso di superamento del limite di spesa, pertanto, l’Istituto provvede a ridurre l’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.
Si precisa inoltre che tali contributi oggetto di esonero verranno comunque accreditati sulla posizione assicurativa del soggetto. Non ci sono pertanto conseguenze dal punto di vista pensionistico.

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO l’esonero ha per oggetto i contributi sul minimale di competenza per l’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (ovvero I, II e III rata dei fissi INPS 2021). Sono esclusi pertanto gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.
L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione AGO e presente nel nucleo aziendale al 01.01.2021 (con limite di euro 3.000 per ciascun lavoratore e collaboratore familiare).

Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura l’esonero ha per oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021 (ovvero la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021). Sono esclusi pertanto gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.
L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile con riferimento ai lavoratori attivi nel nucleo aziendale al 01.01.2021 (con limite di euro 3.000 per ciascun lavoratore e collaboratore familiare).

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995 e che dichiarano redditi di lavoro autonomo di cui all’art 53, comma 1, del TUIR, l’esonero ha per oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva del 25,98% per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e del 24% per gli iscritti. I contributi oggetto di esonero sono pertanto quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2021 calcolati sul reddito dichiarato per l’anno 2020, sempre nel limite annuo individuale di 3.000 euro.

Domanda di esonero


La domanda di esonero contributivo va presentato entro la scadenza del 30 settembre 2021. I richiedenti dovranno usare dei modelli, di futura pubblicazione, diversi in base a ogni Gestione INPS.
La domanda va presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, quindi verrà consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario, nella richiesta, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori istanze di esonero ai sensi della medesima normativa.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, tramite i seguenti percorsi:-   -  Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
  -  Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
  -  per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.

L’accesso ai servizi per le nuove prestazioni si effettua attraverso le seguenti credenziali:
  -  PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  -  SPID di livello 2 o superiore;
  -  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  -  Carta nazionale dei servizi (CNS).
I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero. Una volta accettata la domanda, l’INPS comunicherà ai contribuenti l’eventuale importo residuo da versare.

Indicazioni operative


I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza entro il 30 settembre 2021 potranno, in alternativa:
  -  Non effettuare i versamenti della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 06/08/2021 (data pubblicazione della circolare 124/2021), fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzionii;
  -  Versare comunque gli importi oggetto di esonero e presentare entro il 31 dicembre 2021 domanda all’INPS di compensazione o rimborso delle somme oggetto di esonero.

L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ciascun richiedente, riproporzionato in base alla platea dei beneficiari ed al limite di spesa. Il contribuente, entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, dovrà versare l’eventuale differenza dovuta, senza applicazione delle sanzioni.

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