Comunicazione ai Sindacati dei Lavoratori Somministrati

In base all’art. 36, comma 3. Del D.Lgs. 81/2015 le aziende che hanno stipulato contratti di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare alle Organizzazioni sindacali ogni 12 mesi, ovvero entro il entro il 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente:  

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
  • la durata degli stessi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Destinatari della comunicazione sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure, in mancanza, le associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni  dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL, ecc.).
Il datore di lavoro-utilizzatore potrà inviare la comunicazione anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.

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