News

Imposta di bollo sui documenti elettronici

Con la presente si ricordano le scadenze riferite al versamento dell’imposta di bollo sui documenti elettronici, ovvero le fatture e i registri portati in conservazione sostitutiva (libro giornale e libro inventari)..

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Regolarizzazione delle violazioni formali

La Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto una definizione agevolata delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022.
Tale sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024; inoltre, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.03.2024 (a meno che la rimozione non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale, ed es. errata applicazione del “reverse charge”).

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Webinar CRISI ENERGETICA E PMI: il ruolo del PNRR

Come il PNRR può rivoluzionare il mercato e fare bene all'ambiente

La crisi energetica ha catalizzato l'attenzione delle piccole e medie imprese. Il webinar fornirà alle imprese un quadro su come le misure previste dal PNRR posso aiutare le PMI ad affrontarla al meglio e, in contemporanea, a adottare misure sostenibili e livello ambientale. 

 Mercoledì 22 marzo 2023 - dalle ore 10:30 alle ore 11:15

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A tutti i partecipanti, verrà inviato il link per collegarsi alla videoconferenza alla casella email indicata in fase di iscrizione

Sarà possibile partecipare al webinar sia da pc che da cellulare, ma è consigliabile per una miglior fruizione e visibilità delle slide e dei contenuti che verranno mostrati in diretta utilizzare un pc possibilmente con webcam, microfono e casse incorporati (ad esempio un pc portatile) o in alternativa con cuffie/auricolari collegati al pc dotati anche di microfono (ad esempio quelli del cellulare).

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: compilando l'apposito form di iscrizione.
ENTRO E NON OLTRE martedì 21 marzo 2023.

COSTO:
GRATUITO per tutti. Si richiede la partecipazione di massimo due persone per Azienda.

Chi desidera avere informazioni può contattare la nostra segreteria organizzativa al numero 0376/227111 o all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


RELATORI
Andrea Garbini, consulente del risparmio, fondatore di Universal Procurement Mind Srl e del Network Risparmio Virtuoso
Stefano Cordero di Montezemolo,
economista d'impresa, docente e consulente di analisi economica e finanziaria

PRESENTA L'INCONTRO
Marco Castellini, 
commercialista e revisore legale

COORDINATORE DELL'INCONTRO
Carlo d'Elia, giornalista

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Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas entro il 16 marzo 2023

Attraverso il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022; tale comunicazione, il cui termine di presentazione è fissato al 16 marzo 2023, dev’essere adempiuta da tutti i soggetti che risultano essere beneficiari dei seguenti crediti d’imposta, generalmente riferiti al consumo di gas e energia elettrica, individuati per codice:

Codici


CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Di seguito alcune precisazioni su tale adempimento:
- la comunicazione è obbligatoria per tutti i crediti che non siano già stati interamente compensati;
- la comunicazione non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito;
- l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, fino alla data della comunicazione stessa;
- il mancato invio entro il 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione, quindi in definitiva la sua revoca, a decorrere al 17 marzo 2023.

Alla luce di quanto sopra, rimarcando l’opportunità dell’utilizzo dei suddetti crediti in via prioritaria, lo Studio si rende disponibile per l’elaborazione del modello comunicativo o anche per il solo invio telematico sul modello elaborato in autonomia. In tal caso i gentili clienti possono fare riferimento al proprio consulente di riferimento.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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Bonus edilizi: stop alle cessioni e allo sconto in fattura

Il Decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha introdotto un blocco generalizzato alla cessione del credito e allo sconto in fattura con riferimento alle spese sostenute per interventi edilizi, superbonus 110% incluso.
Il blocco, che decorre da venerdì 17 febbraio 2023, riguarda tutti i crediti oggetto di opzione in base all’articolo 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (recupero edilizio, riqualificazione energetica, barriere architettoniche, superbonus 110%...) per i quali, quindi, sarà possibile beneficiare unicamente della detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.


Tuttavia, la norma prevede alcune clausole finalizzate a tutelare -seppur parzialmente- alcune fattispecie. Nel dettaglio, per quanto riguarda le spese agevolate dal superbonus 110%, le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura continueranno ad essere consentite se in data antecedente al 17 febbraio 2023: 
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda invece gli altri interventi edilizi, diversi dal superbonus 110%, il blocco alle cessioni del credito e allo sconto in fattura non si applica se in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma  1-septies, del  decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

In altri termini, la norma salvaguarda gli interventi edilizi già avviati per i quali, evidentemente, la possibilità di esercizio delle opzioni è stata considerata in fase di inizio dei lavori.

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