Assunzione di lavoratori over 50 e donne prive d’impiego
Prosegue anche per il 2017 la possibilità per i datori di lavoro di fruire dello sgravio contributivo, pari al 50% dei contributi dovuti, introdotto dalla legge Fornero (art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012) per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni, sia donne che uomini, e di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio.
Il datori di lavoro che possono beneficiare dei nuovi sgravi sono imprese, professionisti, lavoratori autonomi, enti privati e pubblici, associazioni, agenzie di somministrazione, cooperative ed Onlus.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, operando l’opportuno riproporzionamento in caso di assunzione part-time.
Requisiti per over 50
Il lavoratore assunto deve:
1) avere un’età di almeno 50 anni;
2) essere in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi: tale condizione è certificata dal Centro per l’Impiego ed è dunque opportuno che i datori di lavoro richiedano l’attestato di disoccupazione per accertarsi che il lavoratore sia effettivamente in possesso del requisito.
Si definisce disoccupato il soggetto:
a) privo di un lavoro: ossia che non svolge alcuna attività lavorativa né con un rapporto di lavoro subordinato né come attività di lavoro autonomo;
b) che garantisca l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa: ossia che abbia rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al Centro per l’Impiego;
c) che abbia concordato con il Centro per l’Impiego le modalità di ricerca attiva del lavoro, compresa l’attività formativa e di aggiornamento, orientamento e svolgimento di tirocini.
Lo status di disoccupazione viene mantenuto anche se si svolge un’attività lavorativa, purché il reddito annuale conseguito non superi il reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale ovvero nel caso di svolgimento di lavori di utilità sociale e nei casi di rapporti giuridici che non costituiscono rapporti di lavoro come il tirocinio formativo e di orientamento, le borse lavoro e di ricerca del Piano di politica del lavoro.
Requisiti per l’assunzione delle donne
L’agevolazione spetta anche per assunzioni di donne di qualsiasi età:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
Pertanto, se la lavoratrice non ha un impiego da almeno 24 mesi, non rileva la residenza della donna con cui si instaura il rapporto di lavoro. Altrimenti, è ammessa la riduzione al 50% per donne prive di un impiego da almeno 6 mesi residenti:
- nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europa ossia Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata;
- nelle aree dove vi sia un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani.
Con apposito decreto interministeriale sono stati individuati i settori di attività e le professioni nei quali il tasso di disparità uomo-donna, in termini occupazionali, è superiore al 25%.
Settori
- Agricoltura
- Industria
- Costruzioni
- Acqua e rifiuti
- Servizi
- Trasporto
Professioni
- Forze armate
- Operai metalmeccanici e specializzati in alimentari, legno, confezioni, spettacolo
- Autisti e conducenti
- Agricoltori
- Ingegneri e architetti
Requisiti del datore di lavoro
Per poter fruire dello sgravio, il datore di lavoro deve comunque rispettare le norme in materia di regolarità contributiva (DURC), sicurezza sul lavoro, rispetto degli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali.
L’aiuto inoltre deve essere compatibile con la regola “de minimis”. L’assunzione, proroga o trasformazione, deve altresì realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, al netto degli eventi derivanti da dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il calcolo incrementale va riferito all’intera organizzazione datoriale e non con riferimento alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. L’assunzione inoltre non dovrà essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, previsto dalla Legge o dalla contrattazione collettiva, né in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore. Restano esclusi i datori di lavoro o gli utilizzatori con contratto di somministrazione che abbiano in atto, nella stessa unità produttiva, sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale per professionalità sostanzialmente coincidenti con quella del lavoratore da assumere.
Durata e entità degli sgravi
La riduzione del 50% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro è concessa per:
- un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, incluse eventuali proroghe fino al limite complessivo di dodici mesi;
- 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato oppure in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato entro il termine di scadenza del beneficio. Il contratto stipulato tra le parti può essere sia a tempo pieno che part-time.
Il medesimo beneficio contributivo è riconosciuto anche nel caso di lavoratori utilizzati in regime di somministrazione.
La possibilità di fruire dello sgravio è subordinata alla presentazione del modulo di istanza online “92/2012”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende del sito istituzionale INPS.