Legge di Bilancio per il 2025: novità fiscali

Il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2025, Legge n. 207/2024 del 30/12/2024, entrando in vigore come di consueto a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Con il presente contributo si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.

Riforma dell’Irpef


Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del D.lgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024; inoltre vengono introdotte modifiche alla misura delle detrazioni e della normativa sulla riduzione del “cuneo fiscale”.

1- Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane la seguente:
- fino a 28.000 euro: aliquota del 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: aliquota del 35%;
- oltre 50.000 euro: aliquota del 43%.

2- Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
Viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’impo­sta 2024.

3- Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
Viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.

4- Riduzione del “cuneo fiscale” e ulteriore detrazione reddito lavoro dipendente
Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.
Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Spetta poi un’ulteriore detrazione ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro, per un importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che ne verificano la spettanza e l’eventuale recupero, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

5- Detrazioni per carichi di famiglia
A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia.
Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sen­si dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al D.lgs. 29.12.2021 n. 230.
Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.
Le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano solo in relazio­ne a ciascun ascendente che conviva (condizione necessaria) con il contribuente.
In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero).
L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.

6- Detrazioni per oneri
Viene altresì previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
Le novità si applicano:
- alle sole persone fisiche,
- con un reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e sue pertinenze) superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Sono impattate dalle nuove disposizioni in generale tutte le detrazioni per oneri e spese contemplate nel sistema tributario italiano, salvo alcune eccezioni:
- le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le somme investite nelle start up innovative;
- le somme investite nelle PMI innovative.
- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente che dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024;
- i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza che dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo che dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024.

Sono escluse poi tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, ecc.).

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).
L’importo “base” è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

7- Detrazione per spese scolastiche
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica (infanzia, primarie e secondarie) dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, dagli 800 euro in vigore fino al 2024

Bonus edilizi


In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione a partire dal 2025 (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Le aliquote della detrazione spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”), vengono allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, così come segue.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

La detrazione continua a spettare nella misura del 50% (anche dall’01.01.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Scompare invece l’agevolazione sulle spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

In merito al “Superbonus”, per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota del 65% può competere soltanto se al 15.10.2024:
- risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;
- sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” e la “speciale disciplina RSA”.

Viene inoltre consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata inviando una dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730 o modello redditi 2024 presentati entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, eccezionalmente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (ottobre 2025).
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, infine, l’eccedenza potrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2025.
Viene al riguardo riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:
- l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
- comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Fringe benefit e beni a dipendenti


La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’01.01.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale disposizione si applica ai soggetti:
- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;
- che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sui premi di risultato, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

Modifiche al regime forfettario


Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. (riferiti all’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime). Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro (riferimento dunque all’anno 2024).

Rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni


Viene “stabilizzato” il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli e edificabili).
Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali (e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia), di rivalutare il costo o valore di acquisto di tali beni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per realizzare gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%, che va versata:
- per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento.
La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

IRES premiale e maxi-deduzione nuove assunzioni


Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:
- destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Viene inoltre prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della maxi-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato già in vigore per il 2024.

Assegnazione ed estromissione agevolata, trasformazione in società semplice


Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni realizzate entro il 30.09.2025 e si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute
- per il 60% entro il 30.09.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

È stata riaperta anche la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
- sia alla data del 31.10.2024;
- sia alla data dell’01.01.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione che:
- devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell’01.01.2025.

Il regime agevolativo in commento prevede:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:
- l’operazione deve avvenire tra l’01.01.2025 e il 31.05.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2026.

Tracciabilità spese di trasferta, rappresentanza e omaggi


È stato previsto che dal 2025, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:
- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i consueti:
- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP e comprende anche il rimborso delle trasferte corrisposto a lavoratori autonomi.
La medesima previsione vale per gli esercenti arti e professioni, ai fini della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo.

In merito alle spese di rappresentanza e a quelle per omaggi, anche esse divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali sa­ranno deducibili:
- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Crediti 4.0 e 5.0


Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.
In particolare:
- viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sono previste anche modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:
- l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.
Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.

Reverse charge per gli appalti nella logistica


Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:
- l’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea;
- in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell’IVA è a carico del committente.

Il regime opzionale transitorio prevede che:
- il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;
- il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
- il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:
- già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
- rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment;
- effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.lgs. 276/2003.
L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell’imposta, purché egli dimostri l’effettivo versamento della stessa.
Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.

Agevolazione “prima casa” - modifiche


Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare, ovvero, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), il seguente trattamento di favore (a seconda che l’atto risulti imponibile o meno a IVA):
- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una;
- IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, una richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall’01.01.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto. Dal 2025 tale termine per la rivendita viene raddoppiato, portandolo a 2 anni.
In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

Nuovi obblighi degli organi di controllo (contributi pubblici)


Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a:
- effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
- inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

L’entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025.
La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo.
Infatti, i suddetti obblighi dell’organo di controllo sono imposti non solo agli organi di controllo “già costituiti”, ma anche a quelli “da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma”.
Ciò rileva, in primo luogo, nelle Srl che – attualmente – non sono tenute alla nomina di un organo di controllo per effetto del disposto dell’art. 2477 co. 2 c.c. (non redigono il bilancio consolidato; non controllano una società obbligata alla revisione legale; non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).
Queste Srl, infatti, dovranno procedere comunque alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa.
Peraltro, la disposizione sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la Srl abbia già nominato un revisore legale.
Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento normativo porta a dedurre una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall’01.01.2025 (occorre un chiarimento ufficiale).
Non è chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell’organo di controllo.

Dall’01.01.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale, risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata.

Obbligo di PEC per gli amministratori di società


Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.
A decorrere dall’01.01.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.
Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.

Altre novità in pillole

RIFINANZIAMENTO SABATINI
Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:
- 400 milioni di euro per l’anno 2025;
- 100 milioni di euro per l’anno 2026;
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

BONUS ASILI NIDO
Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).
È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dalla Legge di Bilancio dell’anno scorso, per complessivi 3.600 euro.
Dall’01.01.2025, quindi, per i bambini nati dall’01.01.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro.
L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.
L’assegno unico e universale (di cui al D.lgs. 230/2021) non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

BONUS NUOVE NASCITE
È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’01.01.2025.
Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.
I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:
- cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
- oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale).

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ARTIGIANI - COMMERCIANTI
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.
La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.
Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.
La riduzione contributiva dovrebbe operare (in attesa di conferma) tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

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