OMAGGI DI NATALE: tutte le regole e come gestirli

La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui red­diti, tenendo conto del regime delle spese di rappresentanza, deducibili dal reddito di im­pre­sa nel­l’eser­cizio di sostenimento ove rispettino i requisiti di congruità e inerenza (art. 108 co. 2 del TUIR e DM 19.11.2008).
Ai fini IVA, invece, si procederà ad analizzare il regime di imponibilità e di detraibilità dell’imposta affe­rente alle cessioni gratuite di beni distinguendo tra:
- beni rientranti nell’attività propria d’impresa;
- beni non rientranti nell’attività propria d’impresa.
Infine, un apposito paragrafo è dedicato all’analisi della disciplina fiscale dei c.d. “buoni acquisto” (voucher).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi ai fini della deducibilità – novità per il 2025
L’art. 10 co. 1 lett. d), 2 e 3 del disegno di legge di bilancio 2025 prevede l’integrazione dell’art. 108 co. 2 del TUIR, al fine di stabilire che le spese di rappresentanza e quelle per omaggi a partire dall’anno prossimo saranno deducibili (ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

IMPOSTE SUI REDDITI
La normativa riguardante le imposte sui redditi non prevede una definizione espressa di omaggio. In linea ge­ne­rale, la dottrina prevalente identifica come “omaggi” quei beni ceduti da un soggetto sen­za la richie­sta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.

Sconti merce, premi e omaggi
Dal punto di vista fiscale, i premi e gli sconti non sono assimilabili agli omaggi.
Gli sconti rappresentano un riconoscimento gratuito al cliente attuato attraverso la cessione di un bene o, meglio, di una quantità aggiuntiva di un certo bene prodotto o commercializzato dall’im­pre­­sa venditrice, in rapporto a determinati comportamenti di acquisto.
Infatti, come si può rilevare dai comportamenti posti in essere nelle transazioni commerciali, i pre­mi e gli scon­­ti risultano sempre collegati ad un accordo contrattuale (anche di tipo verbale) legato all’attività di acqui­sto da parte del cliente.
In conclusione, gli sconti e i premi non possono essere assimilati agli omaggi, in quanto la princi­pa­le pecu­liarità degli omaggi consiste nell’atto di liberalità realizzato spontaneamente dal­l’im­presa, atto che si presenta del tutto indipendente dai comportamenti attuati da soggetti terzi.

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA


L’onere sostenuto per un omaggio può assumere per l’impresa diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati.

Omaggi ai clienti
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le c.d. “spese di rap­pre­­sentanza”.
Per identificare la nozione di spesa di rappresentanza occorre fare riferimento al DM 19.11.2008, at­tua­tivo dell’art. 108 co. 2 del TUIR. Il citato provvedimento, infatti, definisce “di rappresentanza” le spese sostenute per effettuare erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi.
Pertanto, sulla base di tale disciplina, devono ritenersi rientranti tra le spese di rap­pre­sentanza an­che quelle sostenute per la distribuzione gratuita di gadget (es. calendari, agende, penne, ecc.) che in pre­­ce­denza, al ricorrere di determinate condizioni, potevano essere ricondotte tra le spese di pubblicità.
Ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR, gli omaggi sono deducibili:
-interamente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
-nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se il valore uni­tario supera 50,00 euro.

La circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34 (§ 5.4) ha chiarito che la deducibilità integrale dei “pic­co­li omag­­gi” non è applicabile alle spese relative a servizi. Pertanto, le spese sostenute per pre­sta­­­­zioni gratuite di servizi, o titoli rappresentativi delle stesse, sono sempre deducibili secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008, a prescindere dal loro valore.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare rife­rimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compon­gono;
- al valore normale del bene.
Ove l’omaggio abbia valore unitario superiore a 50,00 euro, le spese “inerenti” sostenute per il suo acqui­sto possono essere dedotte interamente nell’esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità:
- all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte com­presa tra 10 e 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte ecce­dente 50 milioni di euro.

Tali limiti si applicano secondo una logica a scaglioni.

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è di­retta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:
- l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di de­ducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
- ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.

Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il co­sto effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.

Il DM 19.11.2008 disciplina il requisito dell’inerenza e richiede che le spese di rappresentanza, per essere de­ducibili dal reddito d’impresa, siano:
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e
- sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzial­mente, benefici economici per l’impresa ovvero secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore.

Come sopra indicato, il soddisfacimento di tali requisiti non è richiesto per dedurre i costi d’acqui­sto degli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro.

Omaggi ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati
In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omag­­­­­gio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secon­do le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per presta­zio­­ni di lavoro dipendente.
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano tuttavia non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’im­po­sta 2023, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit.
Ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, non concorre a formare il reddito del dipendente (o soggetto as­si­milato) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente se complessivamente di im­porto non superiore a 258,23 euro per periodo d’imposta (soglia ordinaria).
La Legge di bilancio 2024 ha previsto l’incremento temporaneo, per il periodo d’imposta 2024, della summenzionata soglia di non imponibilità dei fringe benefit a:
- 1.000,00 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
- 2.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

È stato inoltre previsto un ampliamento, per tutti i lavoratori, delle somme o dei rimborsi che rientrano nella citata soglia di esenzione, includendovi anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Se il valore dei fringe benefit (considerando tutti quelli concessi al lavoratore nel periodo d’imposta) è superiore al citato limite specifico, lo stesso concorre interamente alla formazione del reddito.
Anche i voucher natalizi costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano del­­l’esclusione da imposizione se di importo non superiore nel periodo d’imposta 2024 a 1.000,00 euro o 2.000,00 euro (complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti).

Regime forfetario
Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nel­l’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, in tale re­gime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di red­di­tività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel pe­riodo d’imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiti­ca­mente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI


Omaggi ai clienti
Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel pe­rio­­­do d’imposta.

Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori
Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o col­laboratori) non è specificamente disciplinato.
Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo pro­­fes­sionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenu­ta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rap­pre­­sen­tan­za, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro au­tonomo).

IVA


Spese di rappresentanza

L’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, salvo che per quella assolta sull’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.
Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
Documentazione per la cessione
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.
In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:
- emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “au­to­­fat­tura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul re­gi­stro IVA delle ven­dite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tut­te le cessioni effettuate nel mese;
- annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acqui­sto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei cor­rispettivi (art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofat­tura singola (e non anche di quella “mensile”), mentre non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:
- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Campioni gratuiti
Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’in­volucro che li contiene;
- che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione pres­so gli utilizzatori, attuali e potenziali”.

Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indi­pen­­­­­­­­de­ntemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o com­mercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di be­ni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qua­lifi­cati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro ces­sione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).
Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione del­l’im­­posta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che con­­­sen­tono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

Trattamento ai fini Iva
La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riforma­ta recentemente (dal 2019).
Nell’ambito dell’attuale disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
Inoltre, nell’attuale disciplina, si distingue tra:
buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natu­ra, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’e­missione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).

Trattamento ai fini delle imposte dirette
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

 >> scarica la news <<

Richiedi informazioni


Per maggiori informazioni su News Fiscalità, compila i campi seguenti con i tuoi dati e clicca su Invia Richiesta. La tua richiesta sarà inviata all'ufficio competente che provvederà a contattarti al più presto.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione della informativa privacy.