Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas entro il 16 marzo 2023

Attraverso il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022; tale comunicazione, il cui termine di presentazione è fissato al 16 marzo 2023, dev’essere adempiuta da tutti i soggetti che risultano essere beneficiari dei seguenti crediti d’imposta, generalmente riferiti al consumo di gas e energia elettrica, individuati per codice:

Codici


CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Di seguito alcune precisazioni su tale adempimento:
- la comunicazione è obbligatoria per tutti i crediti che non siano già stati interamente compensati;
- la comunicazione non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito;
- l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, fino alla data della comunicazione stessa;
- il mancato invio entro il 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione, quindi in definitiva la sua revoca, a decorrere al 17 marzo 2023.

Alla luce di quanto sopra, rimarcando l’opportunità dell’utilizzo dei suddetti crediti in via prioritaria, lo Studio si rende disponibile per l’elaborazione del modello comunicativo o anche per il solo invio telematico sul modello elaborato in autonomia. In tal caso i gentili clienti possono fare riferimento al proprio consulente di riferimento.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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